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Nelle prossime settimane l’Agenzia delle Entrate riprenderà a perseguitare gli evasori e provvederà a pignorare i risparmi nel conto corrente. Ovviamente il contribuente che in questi anni sono sempre stati in regola con il fisco non hanno nulla da temere. Quanti, invece, avessero intenzione di tenere i propri risparmi lontani da occhi indiscreti, iniziano a guardarsi intorno e si domandano se sia possibile tutelare i propri risparmi. La domanda che molti nostri lettori si porrano è se un conto corrente all’estero possa essere pignorato.

Rispondere ad una domanda del genere non è semplice. A livello astratto anche un conto corrente all’estero può essere pignorato. Un qualsiasi creditore potrà, infatti, risalire ad un qualsiasi conto corrente che una persona fisica od un’azienda abbia aperto all’estero. Non importa che sia un paese europeo od extraeuropeo. Il problema è che la procedura è molto più complessa rispetto a quella prevista per un conto corrente italiano e questo potrebbe disincentivare l’avvio della procedura forzata.

Conto corrente, le lacune della normativa!

A stretto rigor di legge anche un conto corrente all’estero può essere pignoratoi. A tutelare i creditori, non importa che sia l’Agenzia delle Entrate od un privato, ci ha pensato il regolamento europeo 1215/2012, da subito battezzato come Bruxelles I-bis ed entrato in vigore il 10 gennaio 2015. Questa normativa permette il riconoscimento, all’interno dei paesi membri dell’Unione europea, di tutte le decisioni che sono state prese da un qualsiasi organo giudiziario degli altri paesi. Questo significa che gli occhi del fisco e degli agenti della riscossione potranno guardare senza alcun problema un conto corrente straniero aperto con Bunq, Viabuy, N26, Monese e B1. Non solo, potrà essere presi in esame un qualsiasi rapporto bancario aperto in un paese della comunità europea.

Bene! Ma la domanda che i nostri lettori si staranno ponendo è la seguente. Ok: gli organi competenti possono guardare in qualsiasi momento un nostro conto corrente all’estero, ma possono anche pignorarci i fondi che vi abbiamo depositato dentro? In questo caso è bene iniziare ad entrare un po’ nel dettaglio e spiegare cosa possa accadere.

Pignoramento in Italia: come funziona!

Nel momento in cui un creditore volesse pignorarci un conto corrente, quale procedura deve seguire? Nel caso in cui il rapporto bancario sia situato in Italia è utile ricordare che la procedura può essere avviata solo da quanti siano in possesso di un titolo esecutivo. Stiamo parlando di un documento che sancisca a tutti gli effetti la certezza del credito. Giusto per intenderci come titoli esecutivi vengono ritenute esclusivamente le sentenze – anche se sono di primo grado -, i decreti ingiuntivi, gli assegni, le cambiali, i contratti di mutuo firmati dinanzi al notaio. 

Il creditore, che sia in possesso di un titolo di credito valido a tutti gli effetti, dovrà notificare al debitore l’atto di precetto. Questo non è altro che una richiesta di pagamento da effettuare entro 10 giorni. Nel caso in cui il pagamento non dovesse arrivare, il creditore, a questo punto, avrà titolo per notificare l’atto di pignoramento, indirizzandolo sia al debitore che alla banca. Da questo momento la banca provvederà a bloccare le somme presenti all’interno del conto corrente, così come indicato dall’atto di pignoramento. Nell’atto di pignoramento viene indicata una data di udienza, nel corso della quale il giudice – letti tutti gli atti . assegnerà le somme pignorate al creditore. Fino al giorno dell’udienza, il debitore non potrà eseguire dei prelievi dal proprio conto corrente, se l’importo in esso depositato è inferiore rispetto alla somma pignorata.

Conto corrente all’estero: cosa cambia!

In linea teorica, anche un conto corrente all’estero può essere pignorato. Il Codice Civile, infatti, stabilisce che il debitore deve far fronte al proprio debito con tutti i suoi beni presenti e futuri. Quindi anche con eventuali fondi presenti all’estero. E’ per questo che è possibile affermare che un conto corrente aperto all’etero è pignorabile. I problemi, per farlo, sono di carattere pratico. Sono due gli ostacoli che un creditore potrà trovare sulla propria strada per procedere al pignoramento.

Il primo è legato alla conoscibilità dell’esistenza del conto corrente stesso. Per quelli italiani il problema non si pone, perché ogni creditore – previa autorizzazione del tribunale – avrà la possibilità di consultare il Registro dei Rapporti Finanziari e scoprire quali e quanti conti correnti ha il debitore. questo registro però c’è solo per i conti correnti italiani e non per quelli esterei: per le banche straniere non vige l’obbligo di ofrnire i dati dei correntisti agli altri Stati.

Il secondo ostacolo è dato dalla procedura stessa, che è speciale ed è molto più farraginosa rispetto a quella nazionale, che non tutti gli avvocati conoscono e che intraprendono controvoglia per il timore di sbagliare. L’iter giudiziario è più complesso e rende poco conveniente al creditore pignorare un conto corrente estero. A questo, poi, si aggiunge il costo dell’interprete, il che rende poco conveninete la procedura.

 

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