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Il Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza (di seguito anche “CCII” o semplicemente “Codice”) determina, in capo all’imprenditore individuale e collettivo, la necessità di adottare, nella gestione aziendale, una visione forward looking, in linea con quanto stabilito nella Direttiva UE 2019/1023 “riguardante i quadri di ristrutturazione preventiva, l’esdebitazione e le interdizioni, e le misure volte ad aumentare l’efficacia delle procedure di ristrutturazione, insolvenza ed esdebitazione”.

La ratio del Codice è da ricercarsi nella volontà, espressa dal Legislatore, di istituire un sistema legislativo e operativo volto alla prevenzione delle situazioni di crisi, ponendosi in netto contrasto con la logica sottostante al R.D. 267/1942 (la cosiddetta “Legge Fallimentare”), che prevedeva il trattamento di tali circostanze meramente al loro manifestarsi.

In tale contesto, si sviluppa l’articolo 3, CCII, che, al comma 1, delinea per l’imprenditore individuale l’obbligo di “adottare misure idonee a rilevare tempestivamente lo stato di crisi e assumere senza indugio le iniziative necessarie a farvi fronte”. L’obbligo vigente in riferimento all’imprenditore collettivo, esplicitato nel secondo comma, consiste, invece, nel predisporre “un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato ai sensi dell’articolo 2086 del Codice Civile, ai fini della tempestiva rilevazione dello stato di crisi e dell’assunzione di idonee iniziative”.

Pur non specificando esplicitamente quali siano gli strumenti da adottare per ottemperare a quanto richiesto, il comma 3, dell’articolo 3, CCII, identifica le funzioni che devono assolvere le misure enunciate nei due precedenti commi:

  • rilevare eventuali squilibri di carattere patrimoniale o economico-finanziario, rapportati alle specifiche caratteristiche dell’impresa e dell’attività imprenditoriale svolta dal debitore;
  • verificare la sostenibilità dei debiti e le prospettive di continuità aziendale almeno per i dodici mesi successivi e rilevare i segnali di cui al comma 4, ovverosia ai segnali per la previsione della crisi, costituiti dall’esistenza di:
    • debiti per retribuzioni scaduti da almeno trenta giorni pari a oltre la metà dell’ammontare complessivo mensile delle retribuzioni;
    • debiti per retribuzioni scaduti da almeno trenta giorni di ammontare superiore a quello dei debiti non scaduti;
    • esposizioni nei confronti delle banche e degli altri intermediari finanziari che siano scadute da più di sessanta giorni o che abbiano superato da almeno sessanta giorni il limite degli affidamenti ottenuti in qualunque forma purché rappresentino complessivamente almeno il cinque per cento del totale delle esposizioni;
    • una o più delle esposizioni debitorie previste dall’articolo 25-novies, comma 1.
  • ricavare le informazioni necessarie a utilizzare la lista di controllo particolareggiata e a effettuare il test pratico per la verifica della ragionevole perseguibilità del risanamento di cui all’articolo 13, comma 2.

In particolare, appare di significativa importanza la rilevazione degli squilibri di carattere patrimoniale, economico e finanziario che, per essere intercettati tempestivamente, necessitano dell’adozione di un approccio forward-looking da parte dell’imprenditore. In ossequio al principio di proporzionalità, dovranno, pertanto, essere implementati strumenti che, commisurati alla natura e alle dimensioni dell’impresa, diano la possibilità di monitorarne costantemente lo stato di salute. A tal fine, possono ritenersi di fondamentale importanza, per quanto concerne l’assetto amministrativo e contabile, i seguenti elementi:

  • un sistema di contabilità generale capillare e aggiornato con metodica tempestività, che permetta di riflettere efficientemente gli effetti derivanti dai principali fatti di gestione;
  • un sistema di contabilità analitica, volto a tradurre gli aspetti derivanti dalla contabilità generale in informazioni che consentano al management di disporre di informazioni aggiornate in merito al pricing, alla redditività delle diverse divisioni (se presenti), al calcolo del costo del prodotto e a ogni altro aspetto di natura gestionale non desumibile dalla contabilità generale;
  • un sistema di reportistica periodico su base trimestrale o mensile, corredato da opportune riclassificazioni di conto economico e stato patrimoniale, rendiconto finanziario e analisi per indici e margini;
  • un documento di programmazione annuale, quale il budget di esercizio, utile a fungere da guida operativa di breve periodo;
  • un documento di pianificazione pluriennale, quale il piano industriale, capace di delineare la strategia di medio-lungo periodo e rappresentare lo strumento strategico chiave sul quale impostare le scelte strategiche, sia di carattere economico, sia di carattere patrimoniale e finanziario.

Di particolare rilevanza e articolazione operativa è la verifica della sostenibilità dei debiti nell’orizzonte temporale dei dodici mesi successivi. Tale aspetto richiede all’imprenditore di monitorare l’andamento della finanza aziendale tramite la costituzione di un budget di tesoreria rolling che, allo scorrere delle mensilità, risulti sempre in grado di evidenziare l’andamento previsto delle entrate e delle uscite aziendali. Al fine di rispettare l’orizzonte temporale dei dodici mesi e di fornire, all’interno di esso, una rappresentazione veritiera o quantomeno plausibile in quanto basata su previsioni fondate, è più che consigliabile la presenza di un documento di programmazione aziendale, come il budget di esercizio. Specialmente per quanto concerne l’attività operativa, considerato che solitamente gli scadenziari coprono un lasso temporale abbastanza limitato, individuabile in poche mensilità, è necessario disporre di un documento attendibile che, sulla base di stime ritenute affidabili dal management, consenta di poter attuare le previsioni di movimento dei flussi finanziari fino alla tempistica dei dodici mesi richiesta dal Codice.

Ancora più significativo, per non ricorrere eccessivamente a un approccio inerziale nella stima dei flussi finanziari, sarebbe disporre di un budget che superi il classico orizzonte temporale annuale, o di un piano industriale a tre o cinque anni.  Tramite un budget mensilizzato a dodici mesi la stima dei flussi di cassa potrebbe effettuarsi solo per il periodo gennaio n+1 – dicembre n+1; dopodiché, già nel mese di febbraio n+1 non si sarebbe più in grado di stimare l’andamento dei dodici mesi successivi, cioè fino a febbraio n+2, se non procedendo meramente in via inerziale o revisionando mensilmente il budget di esercizio.

Attraverso l’adozione, ad esempio, di un budget mensilizzato su diciotto mesi, comprendente il periodo gennaio n+1 – giugno n+2, la funzione rolling del budget di tesoreria richiesto dal Legislatore sarebbe, invece, assicurata fino a giugno n+1, garantendo un lasso di tempo più elevato per l’estensione delle previsioni future e per la compliance alla norma.

Un piano industriale a 3 o a 5 anni, adeguatamente monitorato e aggiornato in base a eventuali nuovi elementi che possono emergere all’interno del periodo considerato, supererebbe i limiti temporali e permetterebbe di disporre di una solida fonte dalla quale poter stimare, in ottica previsionale, i flussi di cassa.

 

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