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Sbaglia la Corte d’appello di Bari a escludere che l’inadempimento sia grave: l’istituto non comunica la variazione da posizione in «sofferenza» a «ristrutturata» ma aspetta il versamento di tutte la somma

Negli ultimi anni il numero dei contenziosi tra le banche e i propri clienti ha conosciuto un profondo incremento, con ogni probabilità favorito dalla grave crisi economica globale del 2008 che ha sconvolto gli equilibri economici già delicati del nostro paese. Uno dei profili più interessanti di questa tipologia di contenzioso è rappresentato dall’illegittima segnalazione nei sistemi di valutazione del merito creditizio, nonché dal conseguente risarcimento del danno originato da tale fatto illecito.

Tuttavia la Cassazione ha posto dei paletti fondamentali a tutela dei diritti dei clienti con l’ordinanza che di seguito riportiamo: “La banca risarcisce la società se dopo la transazione intervenuta fra loro non provvede subito a far cancellare la segnalazione della cliente alla Centrale rischi di Bankitalia come correntista in sofferenza”. «Evidente» l’illegittimità della condotta tenuta dall’istituto che dopo il primo, cospicuo versamento ottenuto dalla debitrice non fa modificare alla Vigilanza la posizione della correntista da «in sofferenza» a «ristrutturata», penalizzandola così negli affari. E sbaglia il giudice del merito che esclude la gravità nell’inadempimento dell’istituto di credito sul rilievo che per la società lo scopo principale sarebbe estinguere l’esposizione debitoria verso la banca, mentre la modifica della segnalazione sarebbe «una condizione secondaria»: la transazione, come ogni contratto, va interpretata secondo buona fede oggettiva.

È quanto emerge dall’ordinanza 3671/2024 pubblicata il 9 febbraio 2024 dalla terza sezione civile della Cassazione Accolto il ricorso proposto dal cessionario del credito vantato dalla srl. La transazione fra società e banca arriva in seguito a una causa precedente, in cui la correntista lamenta l’applicazione di interessi illegittimi: pur di chiudere la vertenza, la cliente accetta di versare a saldo e stralcio 45 milioni di vecchie lire, più dieci versamenti mensili di 5 milioni (in tutto 95).

La banca si obbliga ad alleggerire la posizione della cliente alla Vigilanza subito dopo il versamento, ma non lo fa nonostante la diffida della srl: anzi aspetta il versamento dell’intera somma per far annotare l’estinzione. E soltanto dopo l’intervento di Bankitalia. La Corte d’appello di Bari, con la sentenza 142/2019 depositata il 22/01/2019, tuttavia, liquida in via equitativa un risarcimento di soli 8 mila euro, mille per ogni mese d’inadempimento della banca, mentre la correntista ne chiede 194 mila. E ciò sul rilievo che la cancellazione dalla Centrale rischi non costituirebbe la ragione principale dell’accordo banca-cliente.

Ad avviso del Collegio, infatti, di cui ha scritto il sito Cassazione.net, rileva Giovanni D’Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti”, il motivo è fondato e, al riguardo, hanno ricordato che “ Trova ingresso la censura della srl secondo cui sistemare la posizione debitoria non è l’interesse primario della correntista, ma semmai della banca: la transazione rappresenta soltanto un mezzo per essere cancellati della lista nera dei creditori a rischio; è «circostanza nota», infatti, che le aziende non contrattano e le banche non concedono affidamenti con i soggetti segnalati “a sofferenza” dalla Centrale rischi di Palazzo Koch, mentre l’obbligo di correttezza ex articolo 1366 Cc esclude che alla transazione si possa dare un’interpretazione in contrasto con la ragione pratica o la causa concreta del contratto.

È la corrispondenza intercorsa fra le parti a dimostrare che la società preme per la cancellazione e la banca accetta la richiesta, senza poi provvedere.”



 

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