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E’ in arrivo un regime opzionale di imposizione sostitutiva del reddito incrementale concordato, calcolata sulla differenza, se positiva, tra il reddito concordato e il corrispondente reddito del periodo precedente a quelli cui si riferisce la proposta, rettificato applicando un’aliquota del 10% se il livello ISA del periodo di imposta precedente a quello del concordato, non è inferiore a 8, del 12% se è tra 6 e 8 e del 15% se inferiore a 6. E’ quanto previsto da un parere, vincolante, approvato dalla Commissione Finanze del Senato sul decreto correttivo della Riforma. Quali sono le altre novità?

Il concordato preventivo biennale si arricchisce di alcune importanti novità.

Più precisamente, durante l’esame in Commissione Finanze del Senato, il 9 luglio 2024, è stato approvato un parere vincolate, frutto dell’interlocuzione tra Governo e rappresentanti delle imprese e dei professionisti (nello specifico il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, la CNA e la Confartigianato) che impegna il Legislatore ad introdurre una sorta di flat tax incrementale sulla differenza tra reddito concordato e quello dichiarato dal contribuente nel periodo d’imposta precedente, scaglionata, con aliquote crescenti a seconda del punteggio ISA conseguito nel suddetto periodo d’imposta precedente.

Si tratta, in buona sostanza, di una soluzione che ha l’intento di attirare i contribuenti ad aderire considerata la diffidenza che stanno dimostrando i contribuenti verso questo nuovo strumento di compliance, che trova ragion d’essere anche dalle prime elaborazioni che si stanno effettuando con il software dell’Agenzia delle Entrate (per ora solo per i contribuenti ordinari, perché quello per i forfetari non è stato ancora distribuito).

Si ricorda, comunque, che già nella bozza del decreto sono state previste alcune “facilitazioni” per chi aderisce, come, ad esempio, quelle sul calcolo degli acconti.

In particolare, se il testo verrà approvato senza modifiche rispetto a quello licenziato in via preliminare dal Consiglio dei Ministri, se l’acconto è determinato sulla base dell’imposta relativa al periodo in corso, è previsto che se l’acconto delle imposte sui redditi è determinato sulla base dell’imposta relativa al periodo precedente, è dovuta una maggiorazione di importo pari al 15% (3% se si tratta di IRAP) della differenza, se positiva, tra il reddito concordato e quello di impresa o di lavoro autonomo dichiarato per il periodo precedente, rettificato in base alle regole previste per il concordato.

Proviamo ad approfondire, dunque, ad approfondire le ultime novità così come emergono dal parere approvato.

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Flat tax incrementale sul maggior reddito

Come anticipato, la novità più importante è quella relativa all’introduzione di un regime opzionale di tassazione dell’eventuale maggior reddito tra quello dichiarato e quello concordato.

Allo stato attuale, la norma (art. 12 D.Lgs. n. 34/2024) prevede che l’accettazione da parte del contribuente della proposta di concordato impegna il contribuente a dichiarare gli importi concordati nelle dichiarazioni dei redditi e dell’IRAP.

Tradotto, vuol dire che il contribuente viene tassato, secondo le normali aliquote d’imposta, sul reddito concordato.

E’ evidente che, ad esempio, per i soggetti IRPEF con aliquota marginale alta, l’eventuale maggior reddito che viene proposto subisce una tassazione onerosa che potrebbe disincentivare il contribuente ad aderire considerando anche che, per i contribuenti ordinari, l’adesione vale per due anni (per i forfetari solo un anno).

Pertanto, è stato proposto di inserire un regime opzionale (quindi con possibilità di libera scelta da parte del contribuente) che tassa il maggior reddito con aliquote forfetarie, decrescenti a seconda del maggior grado di affidabilità Isa del contribuente.

Nello specifico, si prevede l’introduzione di un regime opzionale di imposizione sostitutiva del reddito incrementale concordato, in modo tale che, in entrambi i periodi di imposta di vigenza del concordato, i contribuenti possano optare per tale imposta sostitutiva calcolata su una base imponibile pari alla differenza, se positiva, tra il reddito di lavoro autonomo e di impresa concordato e il corrispondente reddito del periodo precedente a quelli cui si riferisce la proposta, rettificato applicando un’aliquota del:

10% se il livello ISA del periodo di imposta precedente a quello del concordato, sia non inferiore a 8;

12% se il livello ISA del periodo di imposta precedente a quello del concordato, non sia inferiore a 6 e inferiore a 8;

15% se il livello ISA del periodo di imposta precedente a quello del concordato, sia inferiore a 6.

Trattandosi di un regime opzionale, viene concessa al contribuente la possibilità di effettuare alcuni calcoli di convenienza.

Si pensi, ad esempio, al caso di un professionista con aliquota marginale IRPEF del 43% sul reddito dichiarato per il 2023, con punteggio ISA 2023 pari a 10.

Il reddito dichiarato per il 2023 è stato pari a 70.000 euro mentre, in base alla proposta del concordato preventivo, viene richiesto, per il 2024, un reddito di 80.000 euro.

E’ evidente che questo contribuente, se decide di aderire al concordato, sceglierà il regime opzionale versando, sulla differenza di 10.000 euro, il 10% anziché, l’aliquota piena IRPEF.

Altre novità

Nel parere approvato, comunque, non c’è solo questa novità.

Infatti, a monte delle modifiche proposte, è stata posta una condizione e cioè che deve essere sottolineato il carattere sperimentale del concordato preventivo biennale.

Il motivo di tale richiesta è dovuto al fatto che, come si legge nel parere, da più parti è stato esposto il rischio di un mancato raggiungimento dell’equilibrio tra discrezionalità dell’Agenzia nel proporre il concordato e la tutela del contribuente nel vedersi riconosciuti tutti gli elementi (positivi o negativi) che concorrono ad un realistico risultato reddituale.

Pertanto, la Commissione Finanze del Senato, ritiene essenziale approfondire la necessità di garantire tale equilibrio pena la mancata adesione all’istituto innovativo del concordato; in tale prospettiva il Governo è stato sollecitato a introdurre un regime di incisiva premialità per i contribuenti aderenti al concordato proposto, anche con il rinvio del versamento dell’acconto all’anno successivo con opportune rateizzazioni.

In pratica, si chiede di estendere ai contribuenti che aderiscono al concordato, una possibilità simile a quella già prevista quest’anno, e cioè di posticipare e rateizzare il secondo acconto a partire dal gennaio dell’anno successivo.

Infine, sempre accogliendo una proposta dei commercialisti, in tema di adempimenti tributari, si chiede di prevedere l’estensione, con vigenza dal 1° gennaio 2025 da trenta a sessanta giorni del termine per il versamento delle somme richieste a seguito del controllo automatizzato e formale delle dichiarazioni e della liquidazione dei redditi soggetti a tassazione separata (avvisi bonari).

Ciò per permettere ai contribuenti di avere un maggior lasso di tempo per reperire tutta la documentazione necessaria in questi casi.

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