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Il concordato preventivo con l’Agenzia delle Entrate è un istituto di compliance volto a favorire l’adempimento spontaneo degli obblighi dichiarativi. Indicato per i contribuenti in difficoltà finanziaria, consente loro di ripristinare la regolarità fiscale. Con gli aggiornamenti avvenuti nel 2024, il concordato preventivo per partite IVA subisce alcuni cambiamenti da tenere a mente prima di decidere di intraprendere in modo effettivo questo percorso biennale.

Cos’è il concordato preventivo per le partite IVA?

Il concordato preventivo per le partite IVA, denominato Concordato Preventivo Biennale (CPB), è un istituto di compliance volto a favorire l’adempimento spontaneo degli obblighi dichiarativi (Dlgs n. 13 del 12 febbraio 2024), uno strumento legale attraverso cui a un imprenditore o a un libero professionista (che in questo caso opera come lavoratore autonomo, quindi partita Iva) viene agevolato il proseguimento dell’attività economica. Ciascun contribuente può calcolare la propria proposta per la definizione biennale del reddito derivante dall’esercizio d’impresa o di arti e professioni e del valore della produzione netta rilevanti ai fini delle imposte sui redditi e dell’IRAP.

Quindi, il piano di ristrutturazione deve essere proposto al tribunale competente per l’omologazione, e una volta approvato, diventa vincolante per tutti i creditori. Tuttavia, prima di procedere, è importante considerare che questo strumento può avere implicazioni legali e finanziarie significative, e dovrebbe essere valutato attentamente con l’assistenza di consulenti legali e finanziari qualificati.

Chi può aderire al concordato preventivo?

Possono aderire al concordato preventivo le persone fisiche o giuridiche che si trovano in uno stato di crisi economica e finanziaria, e che rischiano di non essere in grado di adempiere ai propri obblighi finanziari. Questo include imprenditori, aziende, liberi professionisti e anche lavoratori autonomi, quindi anche coloro che operano con partita Iva. Più nello specifico, possono accedere i contribuenti esercenti attività d’impresa, arti o professioni che applicano gli Indici sintetici di affidabilità (ISA) di cui all’articolo 9-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50.

Affinché il concordato preventivo possa essere applicato, è necessario che la situazione finanziaria del debitore consenta ancora un recupero economico, cioè che esista una possibilità ragionevole di ripresa dell’attività economica e di generazione di reddito sufficiente per onorare gli impegni finanziari.

È importante sottolineare che il concordato preventivo non è un’opzione disponibile per chi si trova in stato di insolvenza conclamata o che non ha possibilità di risanamento. In questi casi, potrebbero essere necessari altri strumenti legali, come ad esempio il fallimento o la liquidazione.

Come funziona il concordato preventivo con l’Agenzia delle Entrate?

Il concordato preventivo consente a un contribuente in stato di crisi finanziaria di rateizzare i debiti fiscali con l’ente impositore, nel caso specifico l’Agenzia delle Entrate, al fine di evitare il fallimento o altre procedure concorsuali. Il funzionamento del concordato preventivo con l’Agenzia delle Entrate prevede diversi passaggi:

  • Richiesta di ammissione al concordato: il contribuente in difficoltà presenta una domanda di concordato preventivo all’Agenzia delle Entrate. Questa richiesta deve contenere un piano di ristrutturazione dei debiti e delle modalità di pagamento proposte.
  • Esame della domanda: l’Agenzia delle Entrate valuta la domanda di concordato preventivo e il piano di ristrutturazione proposto. Se ritiene che il piano sia realizzabile e vantaggioso per entrambe le parti, può accettare di negoziare i termini del concordato.
  • Accordo sulle condizioni: una volta accettata la richiesta di concordato, l’Agenzia delle Entrate e il contribuente concordano le condizioni di pagamento dei debiti fiscali. Questo può includere la definizione di piani di rateizzazione dei debiti, riduzioni delle sanzioni o degli interessi di mora, o altre misure volte a facilitare il pagamento.
  • Esecuzione del concordato: una volta raggiunto l’accordo sulle condizioni, il contribuente inizia a pagare secondo le modalità concordate. È importante rispettare rigorosamente i termini di pagamento stabiliti nel concordato, al fine di evitare il fallimento del concordato stesso e l’applicazione di sanzioni aggiuntive.

Concordato preventivo biennale: i requisiti

Il decreto legislativo stabilisce anche le modalità di partecipazione al concordato preventivo biennale e le condizioni per l’adesione. Per quanto riguarda i requisiti per accedere al concordato preventivo biennale per le partite IVA, ci sono alcune specifiche:

  • Punteggio ISA: per i soggetti indicizzati (ISA), non è più richiesto il punteggio minimo di almeno 8 nel periodo d’imposta precedente.
  • Regolarità fiscale: è necessario essere in regola con il fisco. L’adesione al concordato sarà riservata ai titolari di partita Iva che non hanno debiti tributari o che li hanno estinti, purché l’importo complessivo sia pari o superiore a 5.000 euro per tributi amministrati dall’Agenzia delle Entrate, inclusi interessi e sanzioni, o per contributi previdenziali definitivamente accertati con sentenza irrevocabile o con atti impositivi non più soggetti a impugnazione.
  • Cause di esclusione: sono esclusi dall’accesso al concordato i contribuenti che presentano una delle seguenti situazioni: non hanno presentato la dichiarazione dei redditi in almeno uno dei tre periodi d’imposta precedenti a quelli di applicazione del concordato, pur avendo l’obbligo di farlo; sono stati condannati per uno dei reati previsti dal decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, dall’articolo 2621 del codice civile e dagli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter 1 del codice penale, commessi nei cinque periodi d’imposta antecedenti a quelli di applicazione del concordato.

Il contribuente può aderire alla proposta in sede di invio della dichiarazione dei redditi entro il 15 ottobre 2024. Per i contribuenti con periodo d’imposta non coincidente con l’anno solare, l’accettazione deve avvenire entro il quindicesimo giorno del decimo mese successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta.

Concordato preventivo biennale con regime forfettario

Per i titolari di partita IVA che si avvalgono del regime forfettario, l’accesso al concordato preventivo non sarà consentito per coloro che hanno avviato l’attività nel periodo d’imposta precedente. Questa è una delle novità introdotte dal decreto definitivo.

Nel 2024, questa categoria di contribuenti avrà un avvio sperimentale, segnando un cambiamento significativo. Tuttavia, gli effetti dell’accettazione della proposta formulata dall’Agenzia delle Entrate rimangono invariati: eventuali maggiori o minori redditi effettivamente incassati rispetto a quelli concordati non saranno rilevanti, e gli adempimenti fiscali previsti rimarranno immutati.

Un esempio di concordato preventivo biennale

Qui formulato un esempio di come potrebbe funzionare il concordato preventivo biennale per una partita Iva, ipotizzando un caso in cui vi è un libero professionista che ha una partita Iva e che nel corso di un biennio prevede di guadagnare un reddito lordo di 50.000 euro all’anno, quindi 100.000 euro in totale per il biennio.

L’Agenzia delle Entrate, basandosi sui dati disponibili e sull’andamento passato dell’attività del contribuente, propone un concordato preventivo che stabilisce che il professionista dovrà versare un’IRPEF e un’IRAP basate su un reddito lordo di 45.000 euro all’anno, quindi 90.000 euro in totale per il biennio.

Ora si suppone che, al termine del biennio, il professionista abbia effettivamente guadagnato un reddito lordo di 100.000 euro. Tuttavia, a causa del concordato preventivo, l’IRPEF e l’IRAP da pagare saranno ancora basate sui 90.000 euro concordati, nonostante il reddito effettivo sia superiore. Questo significa che il professionista non dovrà pagare imposte aggiuntive sul reddito aggiuntivo di 10.000 euro, poiché il concordato preventivo garantisce che le imposte siano fisse indipendentemente dall’effettivo reddito.

 

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