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I principali cambiamenti e le cose da sapere in attesa del nuovo Sportello Unico Digitale .

Alla luce del  DL 124/23, convertito in L. 13 novembre 2023,  n. 162, che ha definito l’istituzione, a far data dal 1° gennaio 2024, della Zona economica speciale per il Mezzogiorno denominata «ZES unica» comprensiva dei territori delle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sicilia, Sardegna (art. 9 c. 2) e della nota prot. n. 0004032 del 30/12/2023 del Ministro per gli Affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, Raffaele Fitto, nella quale si fa riferimento al DPCM del 29-12-2023 che fissa il trasferimento delle funzioni dai Commissari alla Struttura di missione ZES al 1° marzo 2024, fino al 29/02/2024, il Commissario Straordinario della Zes Abruzzo svolgerà tutte le funzioni e le attività attribuite dagli articoli 14 e 15 del citato decreto-legge alla Struttura di missione ZES e al coordinatore della predetta Struttura (ai sensi dell’ art. 22 c. 2 D.L. 124/23).

RUOLO DEI SUAP

Ai SUAP competenti territorialmente ai quali si chiede, per le istanze presentate nei Comuni per i quali non è stato attivato lo sportello S.U.D. ZES regionale nell’anno 2023 (in quanto privi di particelle ZES come già definite ai sensi dell’articolo 4 del decretolegge 20 giugno 2017, n. 91), la tempestiva trasmissione delle pratiche, secondo le modalità di interazione tra i SUAP e le altre pubbliche amministrazioni definite ai sensi del decreto del Ministro dello sviluppo economico 12 novembre 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 288 del 3 dicembre 2021 (Portale “Impresa in un

giorno”)             oppure,            in            alternativa,            mezzo             pec                        all’indirizzo:

commissariozes.abruzzo@pec.agenziacoesione.gov.it

SEMPLIFICAZIONE E CREDITO D’IMPOSTA

Le semplificazioni amministrative sono estese a tutto il territorio della Zes Unica, i vantaggi fiscali sono limitati esclusivamente ai Comuni ammissibili alla deroga prevista dall’articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, come individuati dalla Carta degli aiuti a finalità regionale
2022-2027, come definito all’art. 16 DL 124/23 convertito in L. 13 novembre 2023, n. 162

VEDI LINK https://abruzzo.zes.gov.it/zes-unica-i-comuni-abruzzesi-che-dal-1-gennaio-dove-diventano-zone-economiche-speciali/

PUNTO SALIENTI DEL D.L. 124/23

si riepilogano alcuni punti salienti del D.L. 124/23, la cui   comprensione è indispensabile ai fini dell’iter procedurale.

Nello specifico il D.L. 124/23, all’art. 10 c. 2, dispone che : “Presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri è istituita, ai sensi dell’articolo 7, comma 4, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, alle dirette dipendenze del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, una Struttura di missione denominata «Struttura di missione ZES», alla quale è preposto un coordinatore, articolata in due direzioni generali ed in quattro uffici di livello dirigenziale non generale. La Struttura di missione è rinnovabile fino al 31 dicembre 2034.”; […] all’art. 10 c. 3,stabiliscechela Struttura di missione ZES provvede, in particolare, allo svolgimento delle seguenti attività tra cui: “g) cura l’istruttoria e svolge le funzioni di amministrazione procedente ai fini del rilascio dell’autorizzazione unica di cui all’articolo 15, fatto salvo quanto previsto dai commi 6 e 7 del medesimo articolo 15”; all’art. 12 c. 1, specificache: “Al fine di favorire una immediata e semplice conoscibilità della ZES unica e dei benefici connessi, è istituito presso la Struttura di missione di cui all’articolo 10, comma 2, il portale web della ZES unica.” e all’art. 12 c. 2 definisce che:  “Il portale, da realizzare anche in lingua inglese, fornisce tutte le informazioni sui benefici riconosciuti alle imprese nella ZES unica e garantisce ((l’accesso)) allo sportello unico digitale ZES di cui all’articolo 13.”.

Il D.L. 124/23, all’art. 13 c. 1, recita:“Al fine di garantire un rilancio unitario delle attività produttive del territorio delle regioni del Mezzogiorno, come individuate dalla normativa europea, ammissibili alle deroghe previste dall’articolo 107 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, a partire dal 1° gennaio 2024, è istituito, presso la Struttura di missione di cui all’articolo 10, comma 2, lo sportello unico digitale ZES per le attività produttive nella ZES unica, denominato S.U.D. ZES, nel quale confluiscono gli sportelli unici digitali attivati, ai sensi dell’articolo 5, comma 1, lettera ater), del decretolegge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, ed al quale sono attribuite, nei casi previsti dall’articolo 14 ((del presente decreto)), le funzioni dello sportello unico per le attività produttive (SUAP), di cui al ((regolamento di cui al)) decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160.”; all’ art. 13 c. 2, stabilisce che: “Nell’ambito dell’area della ZES unica il S.U.D. ZES ((…)) ha competenza in relazione: a) ai procedimenti amministrativi inerenti alle attività economiche e produttive di beni e servizi e a tutti i procedimenti amministrativi concernenti la realizzazione, l’ampliamento, la cessazione, la riattivazione, la localizzazione e la rilocalizzazione di impianti produttivi; b) ai procedimenti amministrativi riguardanti l’intervento edilizio ((produttivo)), compresi gli interventi di trasformazione del territorio ad iniziativa privata e gli interventi sugli edifici esistenti e quelli necessari alla realizzazione, modifica ed esercizio di attività produttiva; c) ai procedimenti amministrativi riguardanti la realizzazione, l’ampliamento la ristrutturazione di strutture dedicate ad eventi sportivi o eventi culturali di pubblico spettacolo.”; all’ art. 13 c. 3 stabilisceche: “[…]((Nelle more della piena operatività del S.U.D. ZES, le domande di autorizzazione unica sono presentate: per le attività localizzate o da localizzare nei territori delle Zone economiche speciali come già definite ai sensi dell’articolo 4 del decretolegge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, e del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 gennaio 2018, n. 12, agli sportelli unici digitali attivati ai sensi dell’articolo 5, comma 1, lettera a-ter), del medesimo decretolegge n. 91 del 2017; per le attività localizzate o da localizzare negli altri territori della ZES unica, ai SUAP territorialmente competenti di cui all’articolo 38, comma 3, del decretolegge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133,che le trasmettono immediatamente, secondo le modalità di interazione tra i SUAP e le altre pubbliche amministrazioni definite ai sensi del decreto del Ministro dello sviluppo economico 12 novembre 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 288 del 3 dicembre 2021, agli sportelli unici digitali attivati presso i Commissari straordinari territorialmente competenti ai sensi dell’articolo 22, comma 3, del presente decreto)).

Per quanto attiene al procedimento unico, il D.L.124/2023, all’ art. 14 c. 1,stabilisce che: “Fatto salvo quanto previsto dalle norme vigenti in materia di autorizzazione di impianti e infrastrutture energetiche, in materia di opere ed altre attività ricadenti nella competenza territoriale degli aeroporti, nonchè in materia di investimenti di rilevanza strategica come definiti dall’articolo 32 del decreto-legge 9 agosto2022, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 settembre2022, n. 142, e dall’articolo 13 del decreto-legge 10 agosto 2023, n.104, i progetti inerenti alle attività economiche ovvero all’insediamento di attività industriali, produttive e logistiche di cui al comma 2 ((del presente articolo)) all’interno della ZES unica, non soggetti a segnalazione certificata di inizio attività ((di cui agli articoli 19 e 19bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, ovvero in relazione ai quali non è previsto il rilascio di titolo abilitativo)), sono soggetti ad autorizzazione unica, rilasciata ai sensi dell’articolo 15 su istanza di parte, nel rispetto delle normative vigenti in materia di valutazione di impatto ambientale. L’autorizzazione unica di cui all’articolo 15 sostituisce tutti i titoli abilitativi e autorizzatori, comunque denominati, necessari alla localizzazione, all’insediamento, alla realizzazione, alla messa in esercizio, alla trasformazione, alla ristrutturazione, alla riconversione, all’ampliamento o ((al trasferimento nonché)) alla cessazione o alla riattivazione delle attività economiche, industriali, produttive e logistiche.”;

all’ art. 14 c. 2 definisce che: “Sono di pubblica utilità, indifferibili e urgenti i progetti di soggetti pubblici o privati inerenti alle attività economiche ovvero all’insediamento di attività industriali, produttive e logistiche all’interno della ZES unica, purché relativi ai settori individuati dal Piano strategico di cui all’articolo 11”; all’ art. 14 c. 3 sancisce che: “Nell’ambito del procedimento unico non è ammesso il frazionamento del procedimento per l’acquisizione asincrona dei diversi titoli abilitativi necessari per il medesimo intervento.”.

AUTORIZZAZIONE UNICA

In merito all’ AUTORIZZAZIONE UNICA, il D.L. 124/23, all’ art. 15  c. 1 definisce che: “((Coloro)) che intendono avviare attività economiche, ovvero insediare attività industriali, produttive e logistiche all’interno della ZES unica, ((presentano la relativa istanza allo sportello unico digitale di cui all’articolo 13)), allegando la documentazione e gli eventuali elaborati progettuali previsti dalle normative di settore, per consentire alle amministrazioni competenti la compiuta istruttoria tecnico amministrativa, finalizzata al rilascio di tutte le autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, concerti, nulla osta e assensi ((,))comunque denominati, necessari alla realizzazione e all’esercizio del medesimo progetto.”; l’ art. 15 c. 2recitache:“Dell’avvenuta presentazione dell’istanza e dei relativi documenti allegati è rilasciata, in via telematica, una ricevuta, che attesta l’avvenuta presentazione dell’istanza e indica i termini entro i quali l’amministrazione è tenuta a rispondere, ovvero entro i quali il silenzio dell’amministrazione equivale ad accoglimento dell’istanza.”; all’ art. 15 c. 3si stabilisce che: “Su richiesta delle amministrazioni competenti, entro venti giorni dal ricevimento dell’istanza e previa verifica della completezza documentale, il S.U.D. ZES può richiedere al proponente eventuale documentazione integrativa, necessaria allo svolgimento dell’istruttoria. Al fine di adempiere la richiesta, il proponente può chiedere la sospensione del procedimento per un massimo di trenta giorni. Nel caso in cui la documentazione richiesta non sia trasmessa entro il termine stabilito, la domanda si intende respinta”; l’art. 15 c. 4 definisce che “Entro tre giorni ((lavorativi)) dalla ricezione della documentazione, la Struttura di missione ZES indice la conferenza di servizi semplificata di cui all’articolo 14bis della legge 7 agosto 1990, n. 241. Alla conferenza di servizi di cui al primo periodo si applicano, altresì, le seguenti disposizioni: a) tutte le amministrazioni coinvolte rilasciano le determinazioni di competenza entro il termine perentorio di trenta giorni; (( per le)) amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, dei beni culturali, alla tutela della salute o dell’incolumità pubblica, il suddetto termine è fissato in quarantacinque giorni, fatti salvi i maggiori termini previsti dalle disposizioni del diritto dell’Unione europea; b) al di fuori dei casi di cui all’articolo 14-bis, comma 5, della citata legge n. 241 del 1990, ((l’amministrazione procedente)) svolge, entro trenta giorni decorrenti dalla scadenza del termine per il rilascio delle determinazioni di competenza delle singole amministrazioni, con le modalità di cui all’articolo 14-ter, comma 4, della medesima legge n. 241 del 1990, una riunione telematica di tutte le amministrazioni coinvolte nella quale, preso atto delle rispettive posizioni, procede senza ritardo alla stesura della determinazione motivata conclusiva della conferenza di servizi, tenendo altresì in considerazione i potenziali impatti nella realizzazione del progetto o dell’intervento oggetto dell’istanza nonché il conseguimento degli obiettivi indicati nel Piano strategico della ZES unica; c) contro la determinazione motivata conclusiva della conferenza di servizi può essere proposta opposizione dalle amministrazioni di cui all’articolo ((14-quinquies della legge)) n. 241 del 1990, ai sensi e nei termini ivi indicati. Si considera in ogni caso acquisito l’assenso senza condizioni delle amministrazioni che non abbiano partecipato alla riunione ovvero, pur partecipandovi, non abbiano espresso la propria posizione, ovvero abbiano espresso un dissenso non motivato o riferito a questioni che non costituiscono oggetto della conferenza; d) ove si renda necessario riconvocare la conferenza di servizi sul livello successivo di progettazione ((,))tutti i termini sono ridotti della metà e gli ulteriori atti di autorizzazione, di assenso e i pareri comunque denominati, eventualmente necessari in fase di esecuzione, sono rilasciati in ogni caso nel termine di sessanta giorni dalla richiesta.”

 

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