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In caso di riscossione dei crediti a mezzo ruolo, ai sensi del D.P.R. n. 602/1973, e al di fuori delle ipotesi di opposizioni cosiddette recuperatorie, le opposizioni all’esecuzione e agli atti esecutivi vanno proposte nei confronti dell’agente della riscossione, unico legittimato passivo rispetto alle stesse, in quanto titolare esclusivo dell’azione esecutiva.

In difetto, tali opposizioni devono essere dichiarate inammissibili, anche se proposte nei confronti del solo ente titolare del credito: quest’ultimo è infatti privo della necessaria legittimazione passiva sul piano processuale e non vi è neppure la possibilità di integrare il contraddittorio, ai sensi dell’art. 102 c.p.c., non sussistendo l’ipotesi di litisconsorzio necessario sostanziale prevista dalla norma.

Questo, in estrema sintesi, il principio di diritto statuito dalla terza sezione civile della Corte di Cassazione, con l’ordinanza 12 febbraio 2024, n. 3870 (testo in calce).


Il caso

La società Reale Mutua di Assicurazioni agiva in giudizio nei confronti del Ministero dello Sviluppo Economico (MISE), proponendo opposizione all’esecuzione contro una cartella di pagamento notificatale dal locale agente della riscossione, in virtù di un credito iscritto a ruolo dal MISE.

L’opposizione veniva accolta dal Tribunale di Roma e la Corte d’appello confermava la pronuncia, seppur in base ad una diversa motivazione.

Il MISE proponeva ricorso per cassazione.

La qualificazione della domanda

Esaminando il ricorso, la Cassazione rileva preliminarmente come sia i giudici di merito che le parti abbiano correttamente qualificato la domanda come opposizione all’esecuzione, ai sensi dell’art. 615, comma 1, c.p.c.

È infatti indubbio, osserva la Corte, che la società abbia agito contro una cartella di pagamento (cioè un atto della riscossione con la natura e gli effetti di un atto di precetto), notificatale dall’agente della riscossione, per un credito iscritto a ruolo dal MISE, chiedendo venisse accertata l’inesistenza del diritto di procedere ad esecuzione forzata per detto credito.

Riscossione a mezzo ruolo: tra titolarità del diritto di credito e titolarità dell’azione esecutiva

Ciò precisato, la Corte ribadisce il principio generale, condiviso in dottrina e in giurisprudenza, secondo cui nella riscossione a mezzo ruolo, disciplinata dal D.P.R. n. 602/1972, al fine di agevolare la riscossione dei crediti pubblici, o comunque di interesse pubblico, la legge stabilisce un’eccezionale scissione tra la titolarità del diritto di credito e la titolarità dell’azione esecutiva.

Mentre la prima resta in capo all’ente creditore che ha iscritto la propria pretesa nei ruoli esattoriali, la seconda, una volta avvenuta l’iscrizione a ruolo, spetta esclusivamente all’agente della riscossione.

Quest’ultimo resta dunque il solo legittimato passivo necessario, sia in caso di opposizione all’esecuzione che di opposizione agli atti esecutivi.

Le opposizioni c.d. recuperatorie

Diversa – aggiunge la Corte – è la situazione in caso di opposizioni c.d. recuperatorie, quelle, cioè, volte a contestare una cartella di pagamento, finalizzata a riscuotere una sanzione amministrativa, comminata per violazione del codice della strada, ove la parte rilevi che la cartella è il primo atto con cui è venuta a conoscenza della sanzione, per nullità od omessa notifica del processo verbale di accertamento della violazione.

Tali opposizioni, ricordano i giudici, vanno infatti proposte ai sensi dell’art. 7 del D.lgs. n. 150/2011 e non in forma di opposizione all’esecuzione ex art. 615 c.p.c., e se così introdotte vanno necessariamente riqualificate in tal senso.

La contestazione della cartella di pagamento ha in realtà lo scopo di recuperare un momento di tutela che non riguarda il diritto di procedere ad esecuzione forzata ma concerne la stessa esistenza del credito iscritto a ruolo e cioè la sanzione amministrativa: una tutela che non è stato possibile esperire nella sua sede naturale, proprio a causa di un vizio di notificazione degli atti presupposti.

In sostanza, con le opposizioni recuperatorie si contesta sia la sanzione amministrativa (e per tale azione il legittimato passivo è solo l’ente creditore), sia la conseguente cartella di pagamento (e per tale opposizione – logicamente subordinata rispetto alla prima domanda – il legittimato passivo è solo l’agente della riscossione), per cui vi sarà legittimazione concorrente necessaria di entrambi tali soggetti.

Opposizioni esecutive: tra legittimazione passiva e litisconsorzio necessario

Questa situazione, chiariscono i giudici, è però del tutto eccezionale.

Normalmente vale infatti il principio generale per cui, per le opposizioni esecutive vere e proprie, proposte nell’ambito della riscossione a mezzo ruolo, la scissione tra titolarità del credito e titolarità dell’azione esecutiva opera pienamente.

Ne consegue che, in caso di contestazione di quest’ultima, l’unico legittimato passivo torna ad essere l’agente della riscossione. Non sussiste dunque alcun litisconsorzio necessario con l’ente creditore, per cui l’opponente, sin dall’instaurazione del giudizio, ha l’onere di attivarsi chiamando in causa il solo legittimato passivo.

Qualora non lo faccia non è possibile sopperire con un ordine di integrazione del contraddittorio, per cui il giudice non potrà che prenderne atto, dichiarando l’inammissibilità della domanda proposta.

Conclusioni

Sulla scia di tali considerazioni la Corte ha pertanto accolto il ricorso, cassando senza rinvio la sentenza ed enunciando il seguente principio di diritto: «in caso di riscossione dei crediti a mezzo ruolo ai sensi del D.P.R. n. 602 del 1973, e al di fuori del caso delle opposizioni cc.dd. recuperatorie, le opposizioni esecutive, ai sensi degli artt. 615 e 617 c.p.c., devono essere proposte nei confronti dell’agente della riscossione, unico legittimato passivo rispetto alle stesse, in quanto titolare esclusivo dell’azione esecutiva; in mancanza, le opposizioni stesse devono essere dichiarate inammissibili, anche se proposte nei confronti del solo ente titolare del credito, in quanto avanzate nei confronti di un soggetto privo della necessaria legittimazione passiva sul piano processuale, senza possibilità di un ordine di integrazione del contraddittorio ai sensi dell’art. 102 c.p.c., non sussistendo la situazione di litisconsorzio necessario cd. sostanziale prevista da tale disposizione».


 

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