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da: fisacgruppointesasanpaolo.it

Qui di seguito un estratto delle principali novità inserite nella busta paga di dicembre. Nel ricordarvi che per tutte le questioni relative alla busta paga potete consultare la nostra Guida alla BUSTA PAGA, vi precisiamo che i nostri sindacalisti sul territorio (qui trovate tutti i loro riferimenti) sono a vostra disposizione per ogni chiarimento.

Aree Professionali e Quadri Direttivi con CCNL Credito

Con la mensilità di dicembre 2023 sono stati riconosciuti gli aumenti relativi al 2023, come segue:

  • aumento definito dall’accordo per i diversi livelli di inquadramento, con adeguamento ai nuovi importi della voce “Stipendio”, avendo a riferimento l’inquadramento rivestito nel mese di dicembre;
  • con voce 1196 UT Rinnovo CCNL 2023 sono stati corrisposti gli arretrati degli aumenti per il periodo luglio-novembre 2023, tenendo conto dell’inquadramento alla data dell’accordo (23 novembre 2023);
  • sia per l’aumento di dicembre 2023, sia per l’una tantum, l’inquadramento rivestito è il livello indicato nel cedolino dello stipendio nella casella “qual contr”.

Se è presente anche un grado economico, individuabile nel cedolino dalla casella “qual eco”, l’aumento è riferito a tale inquadramento.

Se è presente un Assegno di equivalente importo (AEI) o di Fungibilità, l’adeguamento della voce “stipendio” è stato fatto sull’inquadramento contrattuale e con aggiornamento dell’importo AEI o Fungibilità sulla base della differenza tra la voce stipendio riferita al grado della “qual eco” e la voce stipendio del grado contrattuale;

  • gli aumenti non assorbono nessuna delle voci aziendali o individuali (ad personam)

Relativamente ad altri aspetti retributivi del rinnovo CCNL, si rimanda alla news pubblicata in #People il 07/12/2023.

Le disposizioni in vigore prevedono per i c.d. “fringe benefits” (es. valore convenzionale dell’auto, alloggio in uso al dipendente, Welfare aziendale, mutui e prestiti a tasso agevolato ecc.) l’esenzione totale qualora il loro importo complessivo non superi il limite di legge (attualmente pari a € 258,23, eventualmente estendibile previa “Autocertificazione Richiesta Soglia Fringe Benefits 3.000 euro” – rif. news del 25/10/2023).

Al superamento del suddetto limite tutto l’importo cumulato nell’anno concorre alla formazione del reddito imponibile (sia fiscale che contributivo).

L’importo del benefit viene indicato nel corpo del cedolino con cadenza mensile/annuale o al verificarsi del singolo evento, mentre le quote esenti, soggette o imponibili trovano esposizione con le voci figurative riportate di seguito:

  • 91QC Fr.Benefit esenti: identifica il dato progressivo al corrente mese entro il limite di esenzione;
  • 91QE Fr.Benefit soggetti: identifica il dato progressivo al corrente mese oltre il limite di deducibilità;
  • 64QE Imponibile fringe benefit: identifica il dato del mese rilevante ai fini fiscali e

Con particolare riferimento ai mutui e prestiti a tasso agevolato per i dipendenti si precisa che l’importo del benefit sarà determinato e indicato nel cedolino del mese di gennaio 2024, con relativo riconguaglio fiscale sul 2023.

L’articolo 40 del d.l. 4 maggio 2023, n. 48 (cd. Decreto Lavoro) stabilisce, per il solo periodo d’imposta 2023 ed esclusivamente a favore dei lavoratori dipendenti con figli fiscalmente a carico, un innalzamento a € 3.000 del limite di non imponibilità dei fringe benefit previsti dall’articolo 51, comma 3, del Testo unico delle imposte sui redditi (TUIR), attualmente pari a € 258,23.

Per i lavoratori dipendenti con figli fiscalmente a carico e che hanno inserito l’autodichiarazione

utile all’innalzamento a €3.000 del suddetto limite, la voce a cedolino sarà:

  • per le autocertificazioni inserite entro il 12/11/2023, la voce 9SFB “Attiv.Soglia Fringe3.000€” è presente nel cedolino di novembre 2023;
  • per le autocertificazioni inserite dal 13/11 al 30/11, la voce è presente nel cedolino di dicembre 2023;
  • per le autodichiarazioni inserite dal 1/12 al 31/12, la voce sarà presente nel cedolino di gennaio

Per i lavoratori senza figli a carico, rimane in vigore la vecchia norma (Rif. news del 25/10/2023)

L’importo relativo alla 13^ mensilità è esposto, in base ai ratei spettanti (colonna Q.TA’= mesi), con voci paga diversificate in base alla rilevanza delle singole voci ai fini dell’accantonamento del T.F.R. Le voci che compongono la 13^ mensilità sono le seguenti:

  • 5WTD 13^ mensilità utile TFR (stipendio/scatti anzianità /importo ex ristrutturazione tabellare);
  • 5WTL 13^ mensilità non utile al TFR (es. assegno personale valido x 13 mensilità);
  • 5WTI 13^ mensilità Indennità Ruolo (non utile TFR);
  • 5WTJ 13^ mensilità IGS Accordo – AP Consolidamento (non utile TFR).

Alla fine di ogni anno il datore di lavoro calcola l’ammontare dell’imposta complessivamente dovuta dal lavoratore sulla base del reddito annuo percepito, applicando gli scaglioni IRPEF annuali in vigore.

L’operazione in questione (conguaglio d’imposta) serve a stabilire se è stata assolta per intero l’imposta.

Nella Sezione FISCALE, casella “IRPEF NETTA” in corrispondenza della riga “C” (C = Conguaglio) è presente un importo relativo a:

  • conguaglio a debito: nel caso le trattenute effettuate mensilmente sulla base degli scaglioni IRPEF mensili, risultino inferiori a quanto dovuto, viene effettuata un’ulteriore trattenuta pari alla differenza tra quanto dovuto e quanto già versato (C = importo del conguaglio positivo);
  • conguaglio a credito: nel caso le trattenute effettuate mensilmente sulla base degli scaglioni IRPEF mensili, risultino maggiori a quanto dovuto, viene effettuata una restituzione d’imposta pari alla differenza tra quanto dovuto e quanto già versato (C = importo del conguaglio negativo).

Le detrazioni per lavoro dipendente e carichi familiari hanno la funzione di ridurre le imposte. A livello mensile le detrazioni vengono calcolate sulla base di un reddito presunto dell’anno.

L’ammontare definitivo delle detrazioni spettanti è stabilito a fine anno sulla base del reddito complessivo effettivamente percepito (maggiore è il reddito, minori sono le detrazioni).

Nella Sezione FISCALE, caselle “Lav. dip”, “Coniuge”, “Figli/Altri” etc., in corrispondenza della riga “C” (C = Conguaglio) è presente un importo: se l’importo del conguaglio è positivo vengono restituite delle somme, se è negativo vengono invece trattenute.

Ulteriori informazioni sono disponibili cliccando sulla “lente” del cedolino online “IRPEF NETTA”.

Con il cedolino di dicembre si è provveduto ad effettuare il conguaglio di quanto già erogato mensilmente, a titolo di Bonus 100€, per le prestazioni di lavoro rese dal 1° gennaio 2023 ai titolari di reddito complessivo non superiore a € 15.000:

Codice Voce Descrizione Voce Descrizione contenuto
/4Y7 Cong.bonus 100€ Importo in colonna competenze
94Y7 Tot.Ricon.Bonus 100 Irpef Figurativa che espone il totale annuo liquidato

Si è provveduto invece al recupero di quanto riconosciuto nel corso dell’anno a titolo di Bonus 100€, qualora l’importo risultasse non spettante in base al reddito complessivo superiore a € 15.000:

Codice Voce Descrizione Voce Descrizione contenuto
/4RX Recupero Bonus 100€ Importo in colonna trattenute

Come previsto dagli artt. 1 e 2 del DL n. 3/2020 e successive modifiche normative, l’eventuale recupero in busta paga dell’importo, se superiore a € 60, viene effettuato rispettivamente in 8 rate, a decorrere dal cedolino del mese di dicembre 2023.

Si precisa che la rateizzazione non si applica in caso di rinuncia al Bonus 100€.

Codice Voce Descrizione Voce Descrizione contenuto
94TT Totale recup.rate 100€ ’23 Figurativa  che   espone   il   totale   da recuperare
/4TG recupero 100€ ‘23 Importo della rata

In base all’Art. 9 dello Statuto del Fondo Sanitario, le quote percentuali a carico degli “iscritti in servizio” e dei relativi familiari:

  • sono applicate su tutte le voci della retribuzione imponibile ai fini INPS, con il limite massimo annuo di € 043,44 e mensile di € 10.503,62, con conguaglio nel mese di dicembre. Se in alcuni mesi dell’anno l’imponibile INPS è risultato maggiore di € 10.503,62, il calcolo della trattenuta al Fondo sanitario è stata effettuata su tale importo (definito massimale mensile). La quota di imponibile eccedente viene considerata nel conguaglio di fine anno;
  • per i titolari di rapporto a tempo parziale, la retribuzione imponibile è determinata in via virtuale sulla base di quella riferita al corrispondente lavoro a tempo pieno;
  • ove l’iscritto sia assente dal servizio senza trattamento retributivo o con retribuzione ridotta, la retribuzione imponibile è determinata in via virtuale assumendo quella che percepirebbe se fosse in servizio.

Vi ricordiamo che per approfondire le questioni legate al Fondo Sanitario, potete consultare la nostra Guida al Fondo Sanitario

Nello stipendio di dicembre si è provveduto, con voce 1137 Prosolidar Onlus F.Naz.Cr, alla trattenuta per l’anno 2023 della quota di € 10 definita da ABI e Organizzazioni Sindacali con il protocollo d’intesa in data 23 novembre 2023.

Con tale accordo è stato condiviso che l’eventuale volontà di non contribuire deve essere manifestata ex novo, senza dare automatica continuità agli effetti derivanti da eventuali pregresse scelte espresse.

A tale scopo con news del 4/12/2023 si informava che la revoca per il 2023 poteva essere esercitata accedendo all’applicativo presente su #People al percorso Servizi alla Persona e Welfare > La Vetrina dei Servizi > Mondo Welfare – Solidarietà > Prosolidar – Revoca adesione, entro il 10 dicembre 2023.

L’applicativo verrà riaperto nel corso del mese di 1/2024 e resterà attivo fino al 30/11/2024: le variazioni effettuate entro tale periodo avranno effetto sul cedolino di dicembre 2024.

Con la liquidazione delle ultime risultanze dei modelli 730/4 e dei modelli integrativi, pervenuti entro il giorno 13 dicembre u.s., si conclude l’attività di Assistenza Fiscale per l’anno 2023 redditi 2022.

Con il cedolino di dicembre si è provveduto a gestire le voci relative al Premio Variabile di Risultato (PVR), con la seguente modalità:

  • voce 6VU6: liquidazione delle somme relative alle richieste di rimborso spese presentate in Conto Sociale;
  • voce 2PVS: storno dell’importo inizialmente destinato al Conto Sociale, e successivamente

indirizzato ad una scelta diversa;

  • voce 2PVP: importo del PVR destinato inizialmente a Conto Sociale e per il quale successivamente è stata richiesta la destinazione a previdenza complementare;
  • voce 2PVL: importo del PVR destinato inizialmente a Conto Sociale e per il quale successivamente è stata richiesta la liquidazione in cedolino;
  • voce 1WB6: importo utilizzato in Welfare Hub per acquisto buoni spesa (rientranti nei fringe benefits);
  • voce 1WR3:  importo   utilizzato  in   Welfare   Hub   per   acquisto   servizi  e   attività ricreative/sportive/culturali;
  • voce 1WY6: importo utilizzato in Welfare Hub per acquisto viaggi in convenzione.

L’assoggettamento fiscale del premio PVR liquidato (voce 2PVL), è visibile nella parte bassa del cedolino, sezione fiscale, casella Imp.det.: imponibile soggetto ad imposta sostitutiva Irpef 5% fino a € 3.000 per tutti coloro che hanno percepito nell’anno precedente un reddito di lavoro dipendente, comprensivo dei premi di risultato assoggettati ad imposta sostitutiva, non superiore a € 80.000 (art. 1, c. 160 L. 11 dicembre 2016, n. 232 Legge di bilancio 2017). Per l’anno 2023, il limite di € 3.000 lordi è comprensivo dell’eventuale importo residuo non utilizzato del Conto Sociale dello scorso anno che è stato liquidato con il cedolino di febbraio 2023.

Per questa tipologia di dipendenti, ovvero titolari di reddito di lavoro dipendente di importo non superiore a € 80.000 nell’anno precedente a quello di percezione delle somme, che hanno scelto la liquidazione del PVR in cedolino, sono stati accreditati i contributi INPS pari a 9,19% calcolati su una quota premio fino a € 800, in applicazione alla Circolare Inps nr. 104 del 18-10-2018 in tema di decontribuzione, visibili con la voce 93A1.

Vi ricordiamo che per approfondire le questioni legate al PVR, potete consultare la nostra Guida al PVR

Con il cedolino di dicembre si è provveduto a gestire le voci relative al Conto Welfare UBI 2023, con la seguente modalità:

  • voce 1CWU: liquidazione delle somme relative alle richieste di rimborso spese presentate in Conto Sociale;
  • voce 2CWU: storno dell’importo inizialmente destinato al Conto Sociale e successivamente destinato a previdenza complementare: il relativo importo è visualizzabile nella Sezione FPC alla ”casella C/Az Fdo 1” (unitamente alla contribuzione aziendale mensile) oppure nella “casella Ult. c/Az”;
  • voce 1WB7: importo utilizzato in Welfare Hub per acquisto buoni spesa (rientranti nei fringe benefits);
  • voce 1WR7: importo utilizzato in Welfare Hub per acquisto servizi e attività ricreative/sportive/culturali;
  • voce 1WY7: importo utilizzato in Welfare Hub per acquisto viaggi in convenzione.

Si ricorda che i voucher fringe benefit acquistati sulla piattaforma UBI FOR YOU ed evidenziati nel cedolino di febbraio 2023 (voci 1WB0 e 1WB2), sono considerati utili alla determinazione del limite dei fringe benefit previsto per l’anno in corso.

Nel cedolino di dicembre sono in liquidazione con voce 1CWS CTR WELFARE RIMBORSO SPESE, le somme relative alle richieste di rimborso spese presentate in Conto Sociale a valere sul plafond figli a carico.

Vi ricordiamo che per approfondire le questioni legate al Conto Sociale, potete consultare la nostra Guida al Conto Sociale

Nel cedolino di dicembre sono in liquidazione con voce 16RS – HANDICAP RIMBORSO SPESE, le somme relative alle richieste di rimborso spese sostenute per servizi di assistenza a favore di familiari conviventi portatori di handicap in possesso di certificazione medica di non autosufficienza (c.d. Conto sociale familiari non autosufficienti).

Nel cedolino di dicembre 2023 sono in liquidazione con voce 1611PROVV.FIGLI STUDENTI, le provvidenze relative all’iscrizione al 1° anno di Università, anno accademico 2023/2024.

Si ricorda che entro il 29/02/2024 potranno essere richiesti i contributi relativi all’anno accademico 2022/2023 (Università conguaglio 1° anno e Università anni successivi) con liquidazione nel cedolino di marzo p.v.

Vi ricordiamo che per approfondire le questioni legate al Conto Sociale, potete consultare la nostra Guida agli Assegni di Studio per i Figli

 

Aree Professionali e Quadri Direttivi con CCNL Assicurativo 

Le disposizioni in vigore prevedono per i c.d. “fringe benefits” (es. valore convenzionale dell’auto, alloggio in uso al dipendente, Welfare aziendale, mutui e prestiti a tasso agevolato ecc.) l’esenzione totale qualora il loro importo complessivo non superi il limite di legge (attualmente pari a € 258,23, eventualmente estendibile previa “Autocertificazione Richiesta Soglia Fringe Benefits 3.000 euro” – rif. news del 25/10/2023).

Al superamento del suddetto limite tutto l’importo cumulato nell’anno concorre alla formazione del reddito imponibile (sia fiscale che contributivo).

L’importo del benefit viene indicato nel corpo del cedolino con cadenza mensile/annuale o al verificarsi del singolo evento, mentre le quote esenti, soggette o imponibili trovano esposizione con le voci figurative riportate di seguito:

  • 91QC Progr.Fr.Benefit esenti: identifica il dato progressivo al corrente mese entro il limite di esenzione;
  • 91QE Fr.Benefit soggetti: identifica il dato progressivo al corrente mese oltre il limite di deducibilità;
  • 64QE Imponibile fringe benefit: identifica il dato del mese rilevante ai fini fiscali e contributivi.

Con particolare riferimento ai mutui e prestiti a tasso agevolato per i dipendenti si precisa che l’importo del benefit sarà determinato e indicato nel cedolino del mese di gennaio 2024, con relativo riconguaglio fiscale sul 2023. 

L’articolo 40 del d.l. 4 maggio 2023, n. 48 (cd. Decreto Lavoro) stabilisce, per il solo periodo d’imposta 2023 ed esclusivamente a favore dei lavoratori dipendenti con figli fiscalmente a carico, un innalzamento a € 3.000 del limite di non imponibilità dei fringe benefit previsti dall’articolo 51, comma 3, del Testo unico delle imposte sui redditi (TUIR), attualmente pari a € 258,23.

Per i lavoratori dipendenti con figli fiscalmente a carico e che hanno inserito l’autodichiarazione utile all’innalzamento a €3.000 del suddetto limite, la voce a cedolino sarà:

  • per le autocertificazioni inserite entro il 12/11/2023, la voce 9SFB “Attiv.Soglia 000€” è presente nel cedolino di novembre 2023;
  • per le autocertificazioni inserite dal 13/11 al 30/11, la voce è presente nel cedolino di dicembre 2023;
  • per le autodichiarazioni inserite dal 1/12 al 31/12, la voce sarà presente nel cedolino di gennaio

Per i lavoratori senza figli a carico, rimane in vigore la vecchia norma (Rif. news del 25/10/2023)

L’importo relativo alla 13^ mensilità è esposto, in base ai ratei spettanti (colonna Q.TA=gg), con la voce paga:

  • 5WTX – 13^ mensilità 

Alla fine di ogni anno il datore di lavoro calcola l’ammontare dell’imposta complessivamente dovuta dal lavoratore sulla base del reddito annuo percepito, applicando gli scaglioni IRPEF annuali in vigore.

L’operazione in questione (conguaglio d’imposta) serve a stabilire se è stata assolta per intero l’imposta.

Nella Sezione FISCALE, casella “IRPEF NETTA” in corrispondenza della riga “C” (C = Conguaglio) è presente un importo relativo a:

  • conguaglio a debito: nel caso le trattenute effettuate mensilmente sulla base degli scaglioni IRPEF mensili, risultino inferiori a quanto dovuto, viene effettuata un’ulteriore trattenuta pari alla differenza tra quanto dovuto e quanto già versato (C = importo del conguaglio positivo);
  • conguaglio a credito: nel caso le trattenute effettuate mensilmente sulla base degli scaglioni IRPEF mensili, risultino maggiori a quanto dovuto, viene effettuata una restituzione d’imposta pari alla differenza tra quanto dovuto e quanto già versato (C = importo del conguaglio negativo). 

Le detrazioni per lavoro dipendente e carichi familiari hanno la funzione di ridurre le imposte. A livello mensile le detrazioni vengono calcolate sulla base di un reddito presunto dell’anno.

L’ammontare definitivo delle detrazioni spettanti è stabilito a fine anno sulla base del reddito complessivo effettivamente percepito (maggiore è il reddito, minori sono le detrazioni).

Nella Sezione FISCALE, caselle “Lav. dip”, “Coniuge”, “Figli/Altri” etc., in corrispondenza della riga “C” (C = Conguaglio) è presente un importo: se l’importo del conguaglio è positivo vengono restituite delle somme, se è negativo vengono invece trattenute.

Ulteriori informazioni sono disponibili cliccando sulla “lente” del cedolino online “IRPEF NETTA”.

Con il cedolino di dicembre si è provveduto ad effettuare il conguaglio di quanto già erogato mensilmente, a titolo di Bonus 100€, per le prestazioni di lavoro rese dal 1° gennaio 2023 ai titolari di reddito complessivo non superiore a € 15.000:

Codice Voce Descrizione Voce Descrizione contenuto
/4Y7 Cong.bonus 100€ Importo in colonna competenze
94Y7 Tot.Ricon.Bonus 100 Irpef Figurativa che espone il totale annuo liquidato

Si è provveduto invece al recupero di quanto riconosciuto nel corso dell’anno a titolo di Bonus 100€, qualora l’importo risultasse non spettante in base al reddito complessivo superiore a € 15.000:

Codice Voce Descrizione Voce Descrizione contenuto
/4RX Recupero Bonus 100€ Importo in colonna trattenute

Come previsto dagli artt. 1 e 2 del DL n. 3/2020 e successive modifiche normative, l’eventuale recupero in busta paga dell’importo, se superiore a € 60, viene effettuato rispettivamente in 8 rate, a decorrere dal cedolino del mese di dicembre 2023.

Si precisa che la rateizzazione non si applica in caso di rinuncia al Bonus 100€. 

Codice Voce Descrizione Voce Descrizione contenuto
94TT Totale recup.rate 100€ ’23 Figurativa  che   espone   il   totale   da recuperare
/4TG recupero 100€ ‘23 Importo della rata

 

Nel cedolino di dicembre 2023 sono in liquidazione con voce 1611 – PROVV.FIGLI STUDENTI, le provvidenze relative all’iscrizione al 1° anno di Università, anno accademico 2023/2024.

Si ricorda che entro il 29/02/2024 potranno essere richiesti i contributi relativi all’anno accademico 2022/2023 (Università conguaglio 1° anno e Università anni successivi) con liquidazione nel cedolino di marzo p.v.

Con la liquidazione delle ultime risultanze dei modelli 730/4 e dei modelli integrativi, pervenuti entro il giorno 13 dicembre u.s., si conclude l’attività di Assistenza Fiscale per l’anno 2023 redditi 2022.

Si è provveduto alla regolazione del contributo aziendale 2023 per il personale neoassunto e per il personale nominato Funzionario in corso d’anno. L’importo del contributo è visibile in cedolino sezione ASS.SAN – casella Contr. Az.

Con il cedolino di novembre si è provveduto a gestire le voci relative al Premio Aggiuntivo Variabile (PAV) e Premio Sociale 2022, con la seguente modalità:

  • per i titolari di reddito di lavoro dipendente di importo inferiore a € 000 nell’anno precedente a quello di percezione delle somme:
  • voce 2PVP: importo del PAV destinato inizialmente a Conto Sociale e per il quale successivamente è stata richiesta la destinazione a previdenza;
  • voce 2PVL: importo del PAV destinato inizialmente a Conto Sociale e per il quale successivamente è stata richiesta la liquidazione in cedolino;
  • voce 6VU6: liquidazione delle somme relative alle richieste di rimborso spese presentate in Conto Sociale;
  • voce 2PVS: storno dell’importo inizialmente destinato al Conto Sociale, e successivamente indirizzato ad una scelta diversa:
  • i titolari di reddito di lavoro dipendente di importo superiore a € 000 nell’anno precedente a quello di percezione delle somme:
  • importo del PAV destinato inizialmente a Conto Sociale e successivamente indirizzato ad una scelta diversa, ovvero destinabile solo a previdenza complementare: il relativo importo è visualizzabile nella Sezione FPC alla ”casella C/Az Fdo 1” (unitamente alla contribuzione aziendale mensile) oppure nella “casella c/Az”;

–          voce 6VU5: liquidazione delle somme relative alle richieste di rimborso spese presentate in Conto Sociale;

  • voce 2PVS: storno dell’importo inizialmente destinato al Conto Sociale, e successivamente indirizzato ad una scelta diversa:
  • voce 1WB6: importo utilizzato in Welfare Hub per acquisto buoni spesa (rientranti nei fringe benefits);
  • voce 1WR3: importo utilizzato in Welfare Hub per acquisto servizi e attività ricreative/sportive/culturali;
  • voce 1WY6: importo utilizzato in Welfare Hub per acquisto viaggi in convenzione.

L’assoggettamento fiscale del premio PAV liquidato (voce 2PVL), è visibile nella parte bassa del cedolino, sezione fiscale, casella Imp.det.: imponibile soggetto ad imposta sostitutiva Irpef 5% fino a € 3.000 per tutti coloro che hanno percepito nell’anno precedente un reddito di lavoro dipendente, comprensivo dei premi di risultato assoggettati ad imposta sostitutiva, non superiore a € 80.000 (art. 1, c. 160 L. 11 dicembre 2016, n. 232 Legge di bilancio 2017). Per l’anno 2023, il limite di € 3.000 lordi è comprensivo dell’eventuale importo residuo non utilizzato del Conto Sociale dello scorso anno che è stato liquidato con il cedolino di 2/2023.

Nel cedolino di dicembre sono in liquidazione con voce 1CWS CTR WELFARE RIMBORSO SPESE, le somme relative alle richieste di rimborso spese presentate in Conto Sociale a valere sul plafond figli a carico.



 

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