Effettua una nuova ricerca

 

More results...

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Filter by Categories
#finsubito
#finsubito news video
#finsubitoagevolazioni
Agevolazioni
Post dalla rete
Vendita Immobili
Zes agevolazioni
   


Tre ex dipendenti agiscono in via monitoria nei confronti di un’associazione sportiva per ottenere il pagamento del loro TFR. Il decreto ingiuntivo viene confermato anche in sede di opposizione e l’associazione non riconosciuta è condannata al pagamento delle spese di lite. I creditori notificano la sentenza unitamente al precetto, in relazione alle suddette spese, sia nei confronti dell’associazione che del presidente. Nelle associazioni non riconosciute, infatti, rispondono personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto dell’associazione (art. 38 c.c.). Il presidente, però, si oppone al pagamento, ritenendo che la decisione intervenuta non gli sia opponibile, atteso che non è stato evocato in giudizio.

La Corte di Cassazione, Sezione lavoro, con l’ordinanza 18 gennaio 2024, n. 1915 (testo in calce), ritiene fondata la doglianza. Infatti, il titolo esecutivo su cui si fonda la pretesa dei creditori si è formato nel giudizio intercorso tra questi e l’associazione, mentre il responsabile solidale non è stato convenuto, in proprio, «al fine di ottenere l’accertamento della sua responsabilità solidale e la sua condanna, unitamente a quella dell’ente stesso». L’art. 2909 c.c. prevede che il giudicato sia opponibile solo alle parti, agli eredi e agli aventi causa. Ebbene, l’efficacia esecutiva del titolo non si estende automaticamente al presidente dell’associazione non riconosciuta non essendo questi né parte del giudizio né erede né avente causa. Il titolo esecutivo formatosi in un giudizio in cui non sia stato convenuto anche il responsabile solidale non gli è opponibile, ma costituisce elemento di prova per esperire un giudizio di cognizione e ottenere un altro titolo nei suoi confronti.

La decisione è interessante anche sotto un diverso profilo.

Come abbiamo visto, i rappresentanti legali dell’associazione non riconosciuta rispondono solidalmente delle obbligazioni sociali; si tratta di una garanzia fideiussoria ex lege. Il Presidente, pertanto, invoca l’art. 1957 c.c. secondo cui il fideiussore è liberato se il creditore non agisce nei suoi confronti entro 6 mesi dalla scadenza dell’obbligazione principale. Nel caso in esame, però, l’obbligazione nasce da una sentenza che non ha una scadenza specifica da cui far decorrere il termine semestrale, pertanto, la disposizione non è applicabile.

I Contratti, Direzione scientifica: Breccia Umberto, Carnevali Ugo, D’Amico Giovanni, Macario Francesco, Granelli Carlo, Ed. IPSOA, Periodico. Rivista di dottrina, giurisprudenza e pratiche contrattuali nazionali e internazionali, arbitrato e mediazione.
Scarica gratuitamente un numero omaggio

La vicenda

Gli ex dipendenti di un’associazione non riconosciuta ottengono un decreto ingiuntivo relativamente al pagamento dei loro T.F.R. L’opposizione dell’ingiunta viene respinta e il decreto confermato con condanna al pagamento delle spese processuali (settembre 2014). La sentenza che decide l’opposizione viene notificata unitamente al precetto (a giugno 2015) sia all’associazione sia al presidente della stessa (un avvocato), in relazione al pagamento delle spese processuali. Il presidente propone opposizione a precetto, eccependo la decadenza del creditore dal diritto di agire nei suoi confronti, come fideiussore, essendo decorso il termine di 6 mesi previsto dall’art. 1957 c.c. dalla scadenza dell’obbligazione principale. L’opposizione del legale viene rigettata sia in primo che in secondo grado. Secondo i giudici di merito, l’art. 1957 c.c. risulta inapplicabile al caso di specie, atteso che il pagamento delle spese di lite non ha una scadenza predefinita dalla quale calcolare il termine semestrale. Inoltre, la disposizione de qua si applica solo in presenza di titoli non giudiziali. Secondo le difese dell’opponente, invece, la disposizione sarebbe applicabile, atteso che la scadenza dell’obbligazione di pagamento delle spese di lite è immediata, stante l’immediata esecutività delle sentenze in materia di lavoro. Inoltre, a mente dell’art. 1183 c.c., se non è determinato il tempo in cui la prestazione va eseguita, il creditore può esigerla immediatamente.

Si giunge così in Cassazione.

Premessa: associazione non riconosciuta, obbligazioni e fideiussione

Per quale ragione viene invocato l’art. 1957 c.c., norma in materia di fideiussione, con riferimento all’obbligazione del presidente dell’associazione?

Per rispondere al quesito, preme ricordare che le associazioni non riconosciute non hanno la personalità giuridica, quindi, godono di un’autonomia patrimoniale imperfetta (art. 38 c.c.). Per le obbligazioni assunte dalle persone che rappresentano l’associazione:

  • i terzi possono far valere i loro diritti sul fondo comune;
  • rispondono personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto dell’associazione.

Quindi, i rappresentanti legali dell’associazione – come il presidente – rispondono solidalmente delle obbligazioni sociali; tale responsabilità ha carattere accessorio rispetto all’obbligazione principale, come accade nella fideiussione (Cass. 29733/2011; Cass. 12508/2015).
Ecco spiegata la ragione per cui il ricorrente ha invocato l’applicabilità dell’art. 1957 c.c. secondo cui:

  • “Il fideiussore rimane obbligato anche dopo la scadenza dell’obbligazione principale, purché il creditore entro 6 mesi abbia proposto le sue istanze contro il debitore e le abbia con diligenza continuate” (Cass. 25197/2023)

Per completezza espositiva si segnala che la norma in esame è stata oggetto di diversi interventi giurisprudenziali in relazione alla clausola di rinuncia alla sua applicazione contenuta nei contratti di fideiussione omnibus basati sullo schema predisposto dall’ABI e dichiarato contrario alla disciplina antitrust (Cass. SS. UU. 41994/2021; Trib. Reggio Emilia sent. 1336/2021).

Non si applica l’art. 1957 c.c. in relazione alle spese di lite

Il presidente dell’associazione si duole del fatto che la Corte d’Appello, investita della sola questione del momento della esigibilità del credito, abbia rivalutato l’intera questione, considerando non applicabile l’art. 1957 c.c.

La Suprema Corte considera infondata la doglianza, poiché sia in primo che in secondo grado è stata esclusa l’applicabilità della citata disposizione. Infatti, secondo i giudici di merito, l’obbligazione nascente da una sentenza non ha una scadenza specifica da cui far decorrere il termine di sei mesi per far valere la garanzia fideiussoria ex lege posta a carico di chi abbia agito in nome e per conto dell’associazione (art. 38 c.c.).

Giudicato non opponibile al presidente dell’associazione non evocato in giudizio

Tre le varie censure, il ricorrente lamenta la lesione dell’art. 2909 c.c. in quanto la Corte d’Appello ha esteso gli effetti del giudicato intercorso tra i dipendenti e l’associazione anche al presidente della stessa, pur non essendo stato evocato in giudizio.

Gli ermellini considerano fondata la doglianza, argomentando come segue:

  • chi ha agito in nome e per conto dell’associazione, come il presidente, è responsabile in solido ex art. 38 c.c.,
  • si tratta di una garanzia fideiussoria ex lege,
  • secondo l’art. 2909 c.c. il giudicato “fa stato a ogni effetto tra le parti, i loro eredi o aventi causa”,
  • ma il fideiussore non è né debitore né erede del debitore né avente causa dello stesso.

Nella fattispecie in esame, ci troviamo di fronte ad un’opposizione a precetto fondata sulla sentenza intercorsa tra l’associazione e i dipendenti. Orbene, il giudicato che si sia formato in un giudizio in cui il responsabile solidale non sia stato convenuto, in proprio, non gli è opponibile come titolo esecutivo (Cass. 12714/2019; Cass. Ord. 2506/2023). Il giudicato in questione può «semmai costituire un elemento di prova per esperire un giudizio di cognizione, all’esito del quale procurarsi altro titolo esecutivo nei suoi confronti». In altre parole, il titolo esecutivo ottenuto nei confronti dell’associazione non riconosciuta non consente al creditore di agire in via esecutiva direttamente nei confronti dei soggetti che si assumono obbligati in solido con l’ente, senza la previa formazione di un distinto titolo esecutivo nei confronti di questi ultimi (Cass. 12714/2019).

Va provata l’attività negoziale di chi rappresenta l’ente

Il ricorrente sostiene che non sia sufficiente la mera carica di presidente dell’associazione non riconosciuta al fine di invocare la responsabilità di cui all’art. 38 c.c.

La censura è inammissibile perché proposta solo in sede di legittimità e non nelle fasi di merito, ove il ricorrente non ha mai negato di aver agito in nome e per conto dell’ente. In proposito, giova ricordare che la responsabilità personale e solidale di chi abbia agito in nome e per conto dell’associazione non riconosciuta non dipende dalla mera titolarità della rappresentanza dell’associazione non riconosciuta, ma è collegata all’attività negoziale effettivamente svolta e che abbia dato luogo alle obbligazioni tra l’ente ed i terzi. Pertanto, chi invochi in giudizio la suddetta responsabilità è gravato dall’onere di provare la concreta attività svolta in nome e nell’interesse dell’associazione, non essendo sufficiente allegare la sussistenza della carica all’interno dell’ente (Cass. 2506/2023; Cass. 1793/2023).

Conclusioni: assenza di titolo esecutivo rilevabile d’ufficio anche in Cassazione

La Corte d’Appello ha erroneamente applicato l’art. 2909 c.c. ritenendo opponibile il giudicato anche al presidente dell’associazione non riconosciuta. Invero, la questione non è stata sollevata dal ricorrente nei due precedenti gradi di giudizio ma l’assenza del titolo esecutivo è rilevabile d’ufficio anche in sede di legittimità (Cass. 15363/2011; Cass. 22430/2004).

Gli ermellini cassano la sentenza in relazione al motivo accolto con rinvio alla Corte d’appello che dovrà attenersi al seguente principio di diritto:

  • «l’efficacia esecutiva del titolo formatosi contro la sola associazione non riconosciuta in un giudizio di cognizione nel quale il creditore non abbia convenuto, in proprio, anche l’eventuale soggetto responsabile in via solidale con questa ai sensi dell’art. 38 c.c., al fine di ottenere l’accertamento della sua responsabilità solidale e la sua condanna, unitamente a quella dell’ente stesso, non si estende automaticamente al predetto soggetto».

>> Leggi anche:

One Legale Pluris, CEDAM, UTET Giuridica, Leggi d’Italia, IPSOA ti presentano One LEGALE: la nuova soluzione digitale per i professionisti del diritto con un motore di ricerca semplice ed intelligente, la giurisprudenza commentata con gli orientamenti (giurisprudenziali), la dottrina delle riviste ed i codici commentati costantemente aggiornati.


 

***** l’articolo pubblicato è ritenuto affidabile e di qualità*****

Visita il sito e gli articoli pubblicati cliccando sul seguente link

Source link

Informativa sui diritti di autore

La legge sul diritto d’autore art. 70 consente l’utilizzazione libera del materiale laddove ricorrano determinate condizioni:  la citazione o riproduzione di brani o parti di opera e la loro comunicazione al pubblico sono liberi qualora siano effettuati per uso di critica, discussione, insegnamento o ricerca scientifica entro i limiti giustificati da tali fini e purché non costituiscano concorrenza all’utilizzazione economica dell’opera citata o riprodotta.

Vuoi richiedere la rimozione dell’articolo?

Clicca qui

 

 

 

Per richiedere la rimozione dell’articolo clicca qui

La rete #dessonews è un aggregatore di news e replica gli articoli senza fini di lucro ma con finalità di critica, discussione od insegnamento,

come previsto dall’art. 70 legge sul diritto d’autore e art. 41 della costituzione Italiana. Al termine di ciascun articolo è indicata la provenienza dell’articolo.

Il presente sito contiene link ad altri siti Internet, che non sono sotto il controllo di #adessonews; la pubblicazione dei suddetti link sul presente sito non comporta l’approvazione o l’avallo da parte di #adessonews dei relativi siti e dei loro contenuti; né implica alcuna forma di garanzia da parte di quest’ultima.

L’utente, quindi, riconosce che #adessonews non è responsabile, a titolo meramente esemplificativo, della veridicità, correttezza, completezza, del rispetto dei diritti di proprietà intellettuale e/o industriale, della legalità e/o di alcun altro aspetto dei suddetti siti Internet, né risponde della loro eventuale contrarietà all’ordine pubblico, al buon costume e/o comunque alla morale. #adessonews, pertanto, non si assume alcuna responsabilità per i link ad altri siti Internet e/o per i contenuti presenti sul sito e/o nei suddetti siti.

Per richiedere la rimozione dell’articolo clicca qui