Effettua una nuova ricerca

 

More results...

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Filter by Categories
#finsubito
#finsubito news video
#finsubitoagevolazioni
Agevolazioni
Post dalla rete
Vendita Immobili
Zes agevolazioni
   


Reddito da depurare, dichiarazioni presenti e passate a prova di verifica (Isa compresi) e acconti da rideterminare: per i commercialisti il concordato preventivo biennale da occasione per fare business rischia di rivelarsi una tagliola professionale.

Oltre alla valutazione della convenienza della adesione al patto con i propri clienti, infatti, i professionisti devono anche far i conti con il rischio di decadenza dal concordato per eventuali errori commessi nell’applicazione dello strumento che, data la sua complessità, sono tutt’altro che remoti.

Da qui le conseguenziali domande da porsi all’interno degli studi: l’onorario richiesto per la consulenza in fase di adesione al concordato è adeguato al rischio professionale potenziale corso?

Per rispondere alla domanda però bisogna considerare e analizzare le tante variabili in gioco.

Come anticipato, infatti, insieme alle difficoltà prettamente riferibili ai calcoli per quantificare e dichiarare al fisco il reddito da prendere a base per formulare la proposta di concordato e al nuovo tortuoso meccanismo di determinazione degli acconti nel primo anno di applicazione dell’istituto, i professionisti devono anche districarsi tra le molteplici cause di decadenza oltre a fare anche i conti con la praticamente totale regolarità dichiarativa richiesta non solo negli anni concordatari ma anche in quello precedente l’adesione.

Dichiarazioni ineccepibili

All’articolo 22 del decreto legislativo n. 13/2024 (che ha introdotto e disciplina il concordato preventivo biennale) vengono disciplinate le cause di decadenza dal concordato con effetti che impattano sia sulla dichiarazione presa a base dell’accordo sia su quella precedente.

Al comma 1 del citato articolo, le prime tre lettere a), b) e c) fanno capire come è forte il legame tra adesione al patto e regolarità (pressoché totale) dichiarativa.

La lettera a) prevede infatti che il concordato cessa di produrre effetto per entrambi i suoi periodi di imposta se a seguito di accertamento, nei periodi di imposta oggetto del patto, risulta l’esistenza di attività non dichiarate o l’inesistenza o l’indeducibilità di passività dichiarate, per un importo superiore al 30% dei ricavi dichiarati.

Da specificare che la regolarità pocanzi descritta deve essere riscontrata non solo nel biennio “concordatario” ma come indicato sempre alla lettere a) in commento anche nel periodo d’imposta che precede l’adesione.

Il fatto che potenzialmente si possa perdere i benefici dello strumento a seguito della sola emissione dell’accertamento, anche qualora a seguito di impugnazione, l’atto venga poi annullato dai giudici tributari, vincola i professionisti ad una seria riflessione sul rilascio di un parere positivo per l’utilizzo del concordato a quei clienti i cui dati in dichiarazione siano formati da poste generate da valutazioni non in linea con l’orientamento dell’Agenzia delle entrate.

Da considerare anche il fatto che su redditi medio-bassi la “franchigia” del 30% è anch’essa ridotta con il rischio di essere superata facilmente dai rilievi dell’amministrazione.

La lettera b) invece sancisce l’immodificabilità delle dichiarazioni in caso di scelta di utilizzo del meccanismo, stabilendo che si decade se, a seguito di modifica o integrazione della dichiarazione dei redditi, i dati e le informazioni dichiarate dal contribuente determinano una quantificazione diversa dei redditi o del valore della produzione netta rispetto a quelli in base ai quali è avvenuta l’accettazione della proposta di concordato.

In poche parole una volta dentro al patto si può mettere mano alle dichiarazioni solo in rari casi, altrimenti l’accordo col fisco salta.

La lettera c) invece sancisce l’impossibilità in fase di adesione al concordato di commettere errori stabilendo che il patto cessa qualora sono indicati, nella dichiarazione dei redditi, dati non corrispondenti a quelli comunicati ai fini della definizione della proposta.

Regolarità anche Isa

L’articolo 22 comma 2 lettera b) invece prescrive come accadimento che porta alla decadenza anche la comunicazione inesatta o incompleta dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli indici di cui all’articolo 9-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, in misura tale da determinare un minor reddito o valore netto della produzione oggetto del concordato per un importo superiore al 30%.

In questo caso, però, è prevista la possibilità di evitare la decadenza regolarizzando la comunicazione con applicazione del ravvedimento operoso.

Il calcolo del reddito da concordato

Il reddito da comunicare al fisco in fase di compilazione del modello Cpb (concordato preventivo biennale) va depurato di alcune componenti indicate agli articoli 15 e 16 del decreto legislativo 13/2024 e oggetto di recenti modifiche approvate dal consiglio di ministri con un decreto correttivo in fase di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

Anche questo aspetto non è da trattare con leggerezza visto che eventuali errori commessi in questa fase possono far scattare la decadenza dal patto.

Ai fini del reddito d’impresa “da concordato”, a dettare le regole è il citato articolo 16, secondo cui il reddito rilevante è individuato con riferimento all’articolo 56 del dpr 917/1986 (il testo unico delle imposte sui redditi), per le imprese minori all’articolo 66 del medesimo testo unico e per i soggetti Ires alle disposizioni di cui alla sezione I del capo II del titolo II sempre del Tuir.

Il reddito determinato come sopra va calcolato senza considerare le plusvalenze realizzate di cui agli articoli 58, 86 e 87 del Tuir e sopravvenienze attive di cui all’articolo 88 del Tuir, nonché minusvalenze e sopravvenienze passive di cui all’articolo 101 del predetto testo unico delle imposte sui redditi.

Il decreto correttivo nella fase di depurazione va ad aggiungere anche le perdite su crediti ed eventuali utili o perdite derivanti da partecipazioni in società di capitali “trasparenti” ovvero quelle aderenti al regime di cui all’articolo 115 o 116 del Testo unico, oppure gli utili distribuiti, in qualsiasi forma e sotto qualsiasi denominazione, da società ed enti di cui all’articolo 73, comma 1 sempre del Tuir.

L’articolo 15 invece definisce il perimetro del reddito da concordato per i professionisti sancendo che il dato di partenza è il quantificato secondo i dettami dell’articolo 54 del Tuir per poi depurarlo da plusvalenze e minusvalenze e dai redditi o quote di redditi relativi a partecipazioni in soggetti di cui all’articolo 5 del citato Testo unico e, aggiunto al decreto correttivo, anche dai corrispettivi percepiti a seguito di cessione della clientela o di elementi immateriali, riferibili all’attività artistica o professionale di cui al comma 1-quater del citato articolo 54.

Gli acconti con la nuova maggiorazione

Il decreto correttivo prevede una nuova modalità di determinazione degli acconti in fase di prima adesione al concordato poco lineare da gestire con annessi rischi in caso di errore.

La nuova metodologia prevede che, se si vuole utilizzare il metodo storico, l’acconto determinato va calcolato con una maggiorazione di importo pari al 15% (per i forfettari è 12% e 4% se start up) della differenza, se positiva, tra il reddito concordato e quello di impresa o di lavoro autonomo dichiarato per il periodo precedente, rettificato secondo quanto previsto dagli articoli citati 15 e 16 del dlgs 13/2024.

Per l’Irap, la maggiorazione è pari al 3 per cento della differenza, se positiva, tra il valore della produzione netta concordato e quello dichiarato per il periodo precedente.

Questo calcolo chiaramente complesso rappresenta anch’esso un rischio professionale.

Sebbene in caso di errore di calcolo si decada dal concordato unicamente se non si versa la differenza richiesta dall’Agenzia delle entrate con controllo automatizzato ai sensi dell’articolo 36-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, salvo sempre la possibilità di regolarizzare l’omissione con ravvedimento operoso, le sanzioni per il carente versamento potrebbero restare in capo al professionista.

Riproduzione riservata

 

***** l’articolo pubblicato è ritenuto affidabile e di qualità*****

Visita il sito e gli articoli pubblicati cliccando sul seguente link

Source link

Informativa sui diritti di autore

La legge sul diritto d’autore art. 70 consente l’utilizzazione libera del materiale laddove ricorrano determinate condizioni:  la citazione o riproduzione di brani o parti di opera e la loro comunicazione al pubblico sono liberi qualora siano effettuati per uso di critica, discussione, insegnamento o ricerca scientifica entro i limiti giustificati da tali fini e purché non costituiscano concorrenza all’utilizzazione economica dell’opera citata o riprodotta.

Vuoi richiedere la rimozione dell’articolo?

Clicca qui

 

 

 

Per richiedere la rimozione dell’articolo clicca qui

La rete #dessonews è un aggregatore di news e replica gli articoli senza fini di lucro ma con finalità di critica, discussione od insegnamento,

come previsto dall’art. 70 legge sul diritto d’autore e art. 41 della costituzione Italiana. Al termine di ciascun articolo è indicata la provenienza dell’articolo.

Il presente sito contiene link ad altri siti Internet, che non sono sotto il controllo di #adessonews; la pubblicazione dei suddetti link sul presente sito non comporta l’approvazione o l’avallo da parte di #adessonews dei relativi siti e dei loro contenuti; né implica alcuna forma di garanzia da parte di quest’ultima.

L’utente, quindi, riconosce che #adessonews non è responsabile, a titolo meramente esemplificativo, della veridicità, correttezza, completezza, del rispetto dei diritti di proprietà intellettuale e/o industriale, della legalità e/o di alcun altro aspetto dei suddetti siti Internet, né risponde della loro eventuale contrarietà all’ordine pubblico, al buon costume e/o comunque alla morale. #adessonews, pertanto, non si assume alcuna responsabilità per i link ad altri siti Internet e/o per i contenuti presenti sul sito e/o nei suddetti siti.

Per richiedere la rimozione dell’articolo clicca qui