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La Camera dei Deputati ha approvato in via definitiva il 28 febbraio scorso la proposta di legge n. 931 recante “Disposizioni per la promozione e lo sviluppo dell’imprenditoria giovanile nel settore agricolo“. Le nuove norme trasfondono in una Legge dello Stato alcune misure giĆ  presenti nei Complementi di Sviluppo Rurale, peraltro con una dotazione finanziaria molto bassa, anche se con alcune apprezzabili modifiche, introducendo inoltre alcune agevolazioni fiscali e privilegi in ordine alla prelazione ed al riscatto sui fondi agricoli. La Legge ĆØ stata accolta con unanime consenso dalle organizzazioni agricole, anche se da piĆ¹ parti si ĆØ sottolineata la limitatezza dei fondi messi a disposizione degli strumenti individuati.

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Fondo per il primo insediamento

La nuova Legge istituisce un Fondo per favorire il primo insediamento dei giovani in agricoltura, nello stato di previsione del Ministero dell’Agricoltura, della SovranitĆ  Alimentare e delle Foreste, con una dotazione di 15 milioni di euro all’anno a decorrere dall’anno 2024 e con una copertura sul bilancio triennale 2023-2025 pari a complessivi 45 milioni di euro. Il Fondo serve a cofinanziare i programmi che saranno predisposti dalle regioni e dalle province autonome di Trento e Bolzano per favorire il primo insediamento dei giovani nel settore agricolo, nel rispetto della normativa in materia di aiuti di Stato.

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Gli interventi finanziabili sono diversi:

  • acquisto di terreni e strutture necessari per l’avvio dell’attivitĆ  imprenditoriale agricola;
  • acquisto di beni strumentali, con prioritĆ  per quelli destinati ad accrescere l’efficienza aziendale e a introdurre innovazioni relative al prodotto, alle pratiche di coltivazione e di manutenzione naturale dei terreni e al processo di coltivazione dei prodotti attraverso tecniche di precisione;
  • ampliamenti dell’unitĆ  minima produttiva;
  • acquisto di complessi aziendali giĆ  operativi.

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Un successivo Decreto Ministeriale dovrĆ  stabilire i criteri e le modalitĆ  di assegnazione dei fondi alle regioni.

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Imposta sostitutiva per i non forfettari

L’articolo 4 della nuova Legge reca disposizioni in materia di regime fiscale agevolato per il primo insediamento delle imprese giovanili in agricoltura. In particolare consente alle imprese giovanili agricole e ai giovani imprenditori agricoli che intraprendono un’attivitĆ  d’impresa di optare per un regime fiscale agevolato consistente nel pagamento di un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, delle relative addizionali e dell’imposta regionale sulle attivitĆ  produttive (Irap), determinata applicando l’aliquota del 12,5% alla base imponibile costituita dal reddito d’impresa prodotto nel periodo d’imposta.

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Il regime si applica limitatamente alle attivitĆ  agricole diverse da quelle per le quali il reddito ĆØ determinato forfetariamente ovvero ai sensi dell’articolo 32 del Dpr n. 917 del 1986 (Testo Unico delle Imposte sui Redditi – Tuir), che disciplina il reddito agrario. L’opzione ha effetto per il periodo d’imposta in cui l’attivitĆ  ĆØ iniziata e per i quattro periodi d’imposta successivi.

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Tale regime agevolato ĆØ riconosciuto a condizione che: i beneficiari di tale misura fiscale non abbiano esercitato nei tre anni precedenti altra attivitĆ  d’impresa agricola e abbiano regolarmente adempiuti gli obblighi previdenziali, assicurativi e amministrativi previsti dalla legge e che l’agevolazione non abbia ad oggetto fattispecie riferibili a casi di trasferimento di aziende preesistenti ai giovani imprenditori agricoli o a enti neo costituiti rispetto a precedenti imprese giovanili agricole.

Su tale operazione la legge conta che possano maturare minori entrate per 35,22 tra il 2025 ed il 2029, mentre la misura a regime dovrebbe costare all’erario circa 9, 34 milioni di euro all’anno.

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Sconto del 50% sulle spese notarili

La nuova Legge introduce anche agevolazioni in materia di compravendita di terreni agricoli e loro pertinenze, stabilendo che per i contratti di compravendita aventi ad oggetto l’acquisto di terreni agricoli e delle loro pertinenze di valore non superiore a 200mila euro, stipulati dalle imprese giovanili agricole e dai giovani imprenditori agricoli, i compensi per l’attivitĆ  notarile sono determinati in misura non superiore a quanto previsto dalla Tabella A) – Notai del Decreto del ministro della Giustizia 20 luglio 2012, n. 140, ridotto della metĆ .

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Credito d’imposta sulla formazione

L’articolo 6 della nuova Legge istituisce un credito d’imposta per le spese relative alla partecipazione a corsi di formazione. Si prevede in favore dei giovani imprenditori agricoli che hanno iniziato la propria attivitĆ  a decorrere dal 1Ā° gennaio 2021, la concessione un credito di imposta, pari all‘80% delle spese sostenute e documentate nel 2024, fino ad un importo massimo annuale di 2.500 euro nelle ipotesi di partecipazione a corsi di formazione attinenti alla gestione e dell’azienda agricola.

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La norma poi demanda ad un Decreto del ministro dell’Agricoltura, della SovranitĆ  Alimentare e delle Foreste, da adottarsi di concerto con il ministro dell’Economia e delle Finanze, entro due mesi dalla data di entrata in vigore della legge, la definizione dei criteri e delle modalitĆ  di attuazione del credito d’imposta. Spesa prevista: 2 milioni di euroĀ per il 2024.

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Agevolazioni fiscali per ampliamenti aziendali

L’articolo 7 della nuova Legge reca disposizioni in materia di agevolazioni fiscali per l’ampliamento delle superfici coltivate. La norma prevede che, a decorrere dal 1Ā° gennaio 2024, i giovani imprenditori agricoli aventi la qualifica di coltivatore diretto o di imprenditore agricolo professionale e iscritti alla relativa gestione previdenziale, in caso di acquisto o permuta di terreni agricoli e delle loro pertinenze siano tenuti a versare le imposte di registro, ipotecaria e catastale nella misura del 60% di quelle, ordinarie o ridotte, previste dalla legislazione vigente. Spesa prevista: poco piĆ¹ di 7 milioni di euro all’anno sul bilancio triennale 2023-2025.

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Prelazione e riscatto, favore per i giovani

L’articolo 8 della nuova Legge reca invece disposizioni in materia di prelazione nel caso di piĆ¹ soggetti confinanti ai fini dell’esercizio di specifici diritti. In particolare, ai fini:

  • dell’esercizio del diritto di prelazione di cui all’articolo 7 della Legge n. 817 del 1971,
  • del diritto di riscatto di cui all’articolo 8, quinto comma, della Legge n. 590 del 1965,
  • del diritto di prelazione nelle procedure di alienazione e locazione di cui all’articolo 66, comma 3, del Decreto Legge n. 1 del 2012.

Nel caso di piĆ¹ soggetti confinanti, sono preferiti i giovani agricoltori, con prioritĆ , tra di essi, nell’ordine, per i giovani imprenditori agricoli, le imprese giovanili agricole, e, a paritĆ  di condizioni, il soggetto che ĆØ in possesso di conoscenze e competenze adeguate ai sensi dell’articolo 4, comma 6, del Regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, e della pertinente normativa nazionale di attuazione. Il comma 2 abroga l’articolo 7 del Decreto Legislativo n. 228 del 2001 che disciplina la medesima fattispecie dell’articolo in esame.

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Servizi di sostituzione

L’articolo 9 introduce disposizioni in materia di servizi di sostituzione. Si consente alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano di prevedere programmi per favorire il ricambio generazionale nelle imprese agricole.

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Pertanto, ĆØ prevista l’erogazione di incentivi alle associazioni costituite in maggioranza da giovani imprenditori agricoli per la gestione di servizi di sostituzione nelle aziende associate, prevedendo, in particolare, tra i casi di sostituzione, la sostituzione dell’imprenditore, del coniuge o di un coadiuvante, la frequenza di corsi di formazione e di aggiornamento professionale da parte dei giovani imprenditori agricoli associati e l’assistenza a minori di etĆ  inferiore a otto anni.

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Altri incentivi sono altresƬ previsti per il mantenimento dell’unitĆ  aziendale e il ricambio generazionale delle imprese agricole mediante l’utilizzo del patto di famiglia previsto dagli articoli da 768-bis a 768-octies del Codice Civile, a condizione che gli aventi causa proseguano l’esercizio dell’attivitĆ  d’impresa o detengano il controllo per un periodo non inferiore a cinque anni dalla data del trasferimento, rendendo, contestualmente alla presentazione della dichiarazione di successione o all’atto di donazione, apposita dichiarazione in tal senso.

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Osservatorio sui giovani in agricoltura

L’articolo 10 istituisce l’Osservatorio Nazionale per l’Imprenditoria e il Lavoro Giovanile nell’Agricoltura. Il comma 1 prevede che il ministro dell’Agricoltura, della SovranitĆ  Alimentare e delle Foreste, previa intesa in sede di Conferenza Stato Regioni, provveda con decreto, da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della proposta di legge in esame, alla costituzione dell’Osservatorio Nazionale per l’Imprenditoria e il Lavoro Giovanile nell’Agricoltura (Onilga).

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Tale organismo ĆØ composto da rappresentanti del Masaf, del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, dell’Istituto di Servizi per il Mercato Agricolo Alimentare (Ismea), del Consiglio per la Ricerca in Agricoltura (Crea) nonchĆ© delle organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori del settore agricolo e delle associazioni dei giovani operanti nei settori agricolo e agroalimentare.

 

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