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Il CPB non trova pace. Per rendere più appetibile l’adesione, il legislatore ha ideato un mix tra flat tax incrementale e tassazione ordinaria del reddito concordato.

Qualora venga approvata la modifica, si applicherà la flat tax sul maggior reddito contenuto nell’accordo (quadro P degli ISA). Il regime di tassazione sostitutiva è pur sempre opzionale, come lo è l’adesione al CPB.

Non solo, ma si tratterà di una tassazione sostitutiva, che sarà graduata, a seconda del voto ISA nel Modello redditi 2024 (anno 2023). Il prelievo sarà del:

  • 10% per chi avrà un punteggio non inferiore a 8;
  • 12% per chi avrà invece un voto compreso tra 6 e 8;
  • 15% per chi avrà un voto inferiore a 6.

L’ipotesi è quella di rendere l’opzione per la flat tax sul maggior reddito d’impresa o di lavoro autonomo derivante dall’adesione al concordato preventivo valida per entrambi i periodi d’imposta in cui è valido l’accordo (2024-2025). Inoltre, l’opzione per la tassazione ad aliquota flat sarà valida anche per il biennio successivo in caso di rinnovo.

La tassazione flat consentirebbe a coloro che hanno voti ISA pari a 1, 2 o comunque inferiore a 6 di versare le imposte non al 24% (se consideriamo l’aliquota IRES di una S.r.l.) ma al 15%, con un risparmio del 9% potenziale, ma su maggiori redditi richiesti dall’ISA anche di 500.000 euro per arrivare al voto 10.

A chi ha un voto ISA pari a 9 o 10, tassare i 1.000/2.000 euro ulteriori richiesti per il biennio 2024-2025 al 10% anzichè al 43% importerà poco. 

É corretto moralmente che questi contribuenti, che non hanno mai avuto voti sufficienti, e non si sono mai adeguati, ottengano ora una tassazione paragonabile a quella dei forfettari? É come dire “mi adeguo ora che conviene, altrimenti non l’avrei mai fatto”. Se questi contribuenti non si sono mai adeguati (si adeguano circa 17.000 contribuenti in Italia) perchè come motivazioni adducevano cause dimostrabili o supportabili dal punto di vista economico, ora questa motivazioni crollano difronte al risparmio fiscale?

D’altro canto, far aderire al concordato anche i contribuenti meno “affidabili” fiscalmente, mitigando così gli esiti degli Isa che, per loro natura, sono strumenti basati su elaborazioni statistiche, che non colgono le peculiarità dell’attività economica del contribuente, è certamente apprezzabile (si pensi al caso degli agenti di commercio).

La proposta dello scudo soglia di 25.000 euro – I commercialisti, in audizione alle commissioni Finanze di Camera e Senato, hanno proposto l’introduzione di una soglia in valore assoluto di 25.000 euro, al di sotto della quale non sia possibile l’attività accertativa e l’estensione ai forfetari della copertura integrale dagli accertamenti presuntivi, già riconosciuta ai soggetti che applicano gli Isa. Una copertura che per i soggetti Isa deve valere anche ai fini Iva e a prescindere dal punteggio ISA durante gli anni di vigenza del concordato.

Versamento delle imposte senza certezze – Le audizioni nelle commissioni Finanze di Camera e Senato sono frenetiche e porteranno all’approvazione del decreto delegato correttivo entro il 1° agosto 2024. Tante le novità nel testo, che non riguardano solo il CPB, ma anche  il regime della cooperative compliance, degli adempimenti tributari (viene prorogata dal 31 luglio al 30 agosto 2024 la scadenza di versamento del saldo 2023 e del primo acconto 2024 dell’IRPEF, con le relative addizionali, dell’IRAP e della flat tax del 15% da parte dei contribuenti forfettari, con la maggiorazione dello 0,4%); viene rinviato al 31 ottobre 2024 il termine per la presentazione delle dichiarazioni annuale dei redditi e IRAP; nuove cause di esclusione per il CPB e nuove modalità di determinazione degli acconti per i soggetti che vi aderiranno. 

L’audizione dell’Agenzia delle Entrate al Senato –  Nel frattempo, il 10 luglio si è tenuta l’audizione dell’Agenzia delle Entrate presso la Commissione Finanze del Senato nell’ambito decreto legislativo correttivo: sotto i riflettori, in particolare, i ritocchi ai decreti legislativi n. 221/2023n. 1/2024 e n. 13/2024 .

I nuovi istituti collaborativi e del concordato preventivo puntano – ha premesso il rappresentante dell’Agenzia prima di scandagliare nel dettaglio le modifiche previste dallo schema di D.Lgs. – a stabilire un confronto costante, fattuale e preventivo con il contribuente affinché possa instaurarsi un rapporto di piena fiducia tra le parti in grado di anticipare, tra l’altro, l’azione di controllo del Fisco.

Il D.Lgs. n. 221/2023 , in linea con la legge Delega, ha ampliato e potenziato gli ambiti applicativi dell’adempimento collaborativo. Il provvedimento in esame perfeziona l’istituto attraverso diposizioni integrative che mirano a realizzare più compiutamente i criteri direttivi dettati dalla riforma e interviene, principalmente, sulla disciplina della certificazione del Tcf (Tax control framework), sui requisiti soggettivi di accesso al regime, con particolare riguardo al concetto di gruppo cui fanno parte i contribuenti, e sul potenziamento degli effetti premiali derivanti dall’adesione al regime. 

Per quanto riguarda la semplificazione degli adempimenti tributari messa già a punto dal D.Lgs. n. 1/2024 , tra le modifiche previste, lo schema anticipa, in caso di importo inferiore a 100 euro, al 16 novembre in luogo del 16 dicembre, il termine entro cui effettuare il versamento Iva relativo alle liquidazioni periodiche riguardanti i primi tre trimestri dell’anno. Il nuovo termine allinea la scadenza con il pagamento dell’ultimo trimestre.

Un altro correttivo mira a estendere ulteriormente l’utilizzo della dichiarazione dei redditi precompilata. È ampliata, infatti, la platea dei delegati che possono accedere alla precompilata dei contribuenti, che potranno rivolgersi, ad esempio, anche alle società tra professionisti. Rivisti molti degli appuntamenti fiscali per contribuenti, sostituti d’imposta e professionisti. Aumentano i contenuti conoscitivi disponibili nel cassetto fiscale del contribuente.

Il decreto stabilisce che l’Agenzia metta a disposizione dei contribuenti, non soltanto atti e comunicazioni, ma anche i dati che li riguardano, compresi i carichi affidati alla Riscossione relativi ad atti impositivi emessi dalle Entrate.

Altro argomento affrontato sono le modifiche alla disciplina del concordato preventivo biennale (D.Lgs. n. 13/2024 ). Le novità riguardano in primo luogo, precisa l’Agenzia, in un’ottica di coordinamento e razionalizzazione dei diversi adempimenti dichiarativi, il termine entro il quale, a regime, l’Agenzia, mette a disposizione dei contribuenti e/o dei loro intermediari i programmi informatici per l’elaborazione della proposta. In virtù di tale ratio, il termine slitta dal 1° al 15 aprile. È previsto che per il primo anno di applicazione dell’istituto i software per il calcolo delle proposte di concordato per i contribuenti forfetari siano resi pubblici entro il 15 luglio 2024. Confermato, invece, il termine per la pubblicazione di quelli relativi ai contribuenti Isa.

Cambia, inoltre, il periodo a disposizione dei contribuenti per decidere se accettare no la proposta del Fisco: l’adesione deve arrivare entro il 31 luglio (attualmente il termine di adesione coincide con quello di versamento del saldo delle imposte), oppure entro l’ultimo giorno del settimo mese successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta in caso di periodo d’imposta non coincidente con l’anno solare.

Per il primo anno di applicazione resta ferma la facoltà di adesione alla proposta di concordato entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale dei redditi. Introdotte, poi, tre nuove cause di esclusione per i soggetti Isa e due di cessazione.

Altro aspetto rilevante delle modifiche riguarda il versamento delle somme dovute e in particolare il versamento degli acconti. Più, semplice, tra l’altro, la procedura di determinazione degli acconti per i soggetti Isa.

Con riferimento al differimento del termine dei versamenti del saldo e del primo acconto per il primo anno di applicazione del CPB è previsto che per il 2024 sia possibile effettuare i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi e da quelle in materia di Irap e Iva entro il trentesimo giorno successivo al 31 luglio 2024, maggiorando le somme da versare dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo. In breve, la possibilità di differimento, in un primo momento riconosciuta fino al 31 luglio, potrà essere estesa al 30 agosto.

 

Leggi anche Italia Oggi, Concordato da riscrivere con più garanzie, di Cristina Bartelli

 

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