La Cassazione precisa che il terzo pignorato va chiamato nel giudizio di opposizione agli atti esecutivi ex 617 c.p.c. in quanto litisconsorte necessario.
La motivazione fornita dalla Cassazione muove dal richiamo del principio โ giร espresso da Cass., n. 1533 del 18 maggio 2021 โ per cui nei giudizi di opposizione esecutiva relativi ad una espropriazione presso terzi ai sensi degli artt. 543 e ss. c.p.c., il terzo pignorato รจ sempre litisconsorte necessario. Tale principio, peraltro, รจ valido non solo con riferimento allโopposizione agli atti esecutivi di cui allโart. art. 617 c.p.c. ma per tutte le opposizioni esecutive (comprese quelle ex artt. 615 e 619 c.p.c.): per la Corte รจ chiaro come โil terzo pignorato sia un litisconsorte necessario nel giudizio di opposizione allโesecuzione o agli atti esecutivi e debba esserlo sempre, senza distinzioni di sorta. Ciรฒ per motivi di sistema, di semplicitร e di coerenzaโ.
Tanto chiarito, il Collegio precisa comunque che tali affermazioni si giustificano in ragione del palese interesse del a partecipare al contraddittorio, interesse che deve ritenersi sussistente in relazione a tutti i giudizi i cui effetti sono destinati ad avere efficacia diretta e immediata nella sua sfera patrimoniale.
Un esempio โ ricorrente, come si vedrร , nel caso di specie โ รจ quello del giudizio relativo allโesatta individuazione della persona del creditore assegnatario delle somme pignorate: in tali casi รจ innegabile, infatti, lโinteresse del terzo a partecipare al giudizio, posto che dal suo esito dipenderร la determinazione del soggetto cui egli dovrร versare il denaro.
Nel caso concretamente sottoposto allโattenzione della Corte, in particolare, si trattava il procedimento esecutivo per espropriazione di crediti verso terzi iniziato da una societร nei confronti di un suo debitore mediante il pignoramento del credito pensionistico di costui presso lโInps.
Il debitore aveva dunque proposto opposizione allโesecuzione, ma il giudice dellโesecuzione lโaveva ritenuta inammissibile, assegnando con ordinanza i crediti pignorati al creditore.
Tale ordinanza era poi risultata viziata da alcuni errori materiali relativi al soggetto assegnatario dei crediti pignorati, sicchรจ il giudice ne aveva disposto la correzione con un ulteriore provvedimento.
Avverso questโultimo il debitore aveva quindi proposto opposizione agli atti esecutivi ai sensi dellโart. 617c.p.c. ma essa era stata rigettata dal Tribunale con sentenza.
Contro siffatta pronuncia, il debitore aveva allora proposto ricorso in Cassazione: cosรฌ investita della questione, dunque, la Corte ha rilevato la nullitร della sentenza per difetto di integritร del contraddittorio nel giudizio di primo e unico grado atteso che lโInps, terzo pignorato, non era stata chiamato in giudizio. La sentenza รจ perciรฒ stata cassata con rinvio al giudice dellโesecuzione.
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