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Il 26 febbraio 2024 è stato approvato dal Consiglio dei Ministri un decreto legge contenente “Ulteriori disposizioni per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza” (PNRR), pubblicato il 2 marzo 2024 in Gazzetta Ufficiale (Decreto-Legge 2 marzo 2024, n. 19 – GU Serie Generale n. 52 del 2 marzo 2024). Tra i vari ambiti di intervento del predetto Decreto, compare anche il pignoramento dei crediti presso terzi a cui è dedicato l’intero art. 25 rubricato proprio “Disposizioni in materia di pignoramento di crediti verso terzi”.

Tale norma interviene sia sul Codice di procedura civile sia su alcune Disposizioni di attuazione del Codice di procedura civile. Le modifiche di seguito brevemente illustrate sono entrate in vigore il 2 marzo 2024.

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1. Le modifiche apportate al Codice di procedura civile

Il Decreto legge n. 19/2024 all’art. 25 lett. a) sostituisce il primo periodo dell’art. 546 c.p.c. con il seguente: “dal giorno in cui gli è notificato l’atto previsto nell’articolo 543, il terzo è soggetto agli obblighi che la legge impone al custode relativamente alle cose e alle somme da lui dovute, nei limiti dell’importo del credito precettato aumentato di 1.000,00 euro per i crediti fino a 1.100,00 euro, di 1.600,00 euro per i crediti da 1.100,01 euro fino a 3.200,00 euro e della metà per i crediti superiori a 3.200,00 euro”. 

Ecco che allora, in ottica di favor debitoris, il vincolo pignoratizio viene adeguato all’ammontare del credito, sopprimendo il tradizionale rinvio all’importo precettato aumentato della metà. Ciò significa che gli atti di pignoramento dovranno adeguarsi alla nuova formulazione.

Il D.L. 19/2024 all’art. 25 co. 1 lett. b) ha introdotto l’art. 551 bis c.p.c., rubricato Efficacia del pignoramento di crediti del debitore verso terzi. È prevista una causa estintiva del pignoramento dei crediti del debitore verso terzi valida “salvo che sia già stata pronunciata l’ordinanza di assegnazione delle somme o sia già intervenuta l’estinzione o la chiusura anticipata del processo esecutivo”.

Infatti, “il pignoramento di crediti del debitore verso terzi perde efficacia decorsi dieci anni dalla notifica al terzo del pignoramento o della dichiarazione di interesse di cui al secondo comma.

Giova precisare che per conservare l’efficacia del pignoramento, il creditore pignorante o il creditore intervenuto può notificare a tutte le parti e al terzo una dichiarazione di interesse al mantenimento del vincolo pignoratizio nei due anni antecedenti alla scadenza del termine decennale previsto.

Quale è il contenuto della dichiarazione con la quale il creditore manifesta il proprio interesse al mantenimento del vincolo pignoratizio? Essa contiene “l’indicazione della data di notifica del pignoramento, dell’ufficio giudiziario innanzi al quale è pendente la procedura esecutiva, delle parti, del titolo esecutivo e del numero di ruolo della procedura, nonché l’attestazione che il credito persiste. Se la dichiarazione di interesse è notificata dal creditore intervenuto, la stessa contiene anche la data di deposito dell’atto di intervento”.

Detta dichiarazione, sotto pena di inefficacia, deve essere depositata nel fascicolo dell’esecuzione entro dieci giorni dall’ultima notifica. Se il pignoramento è seguito nei confronti di più terzi, l’inefficacia del medesimo si produce solo nei confronti dei terzi rispetto ai quali non è notificata e depositata la dichiarazione di interesse.

Pertanto, in difetto della suddetta notificail terzo è liberato dagli obblighi previsti dall’articolo 546 decorsi sei mesi dalla scadenza del termine di efficacia del pignoramento previsto dal primo comma” (il riferimento è al termine di efficacia di dieci anni).

Tuttavia, “il processo esecutivo si estingue di diritto decorsi dieci anni dalla notifica al terzo del pignoramento o della successiva dichiarazione di interesse o, se i terzi sono più, dall’ultima delle notifiche ai medesimi”.

Si precisa che le modifiche si applicano anche nel caso in cui l’esecuzione sia sospesa.

In conclusione, si evidenza come la causa estintiva del pignoramento qui analizzata favorisca l’economia processuale ed eviti la pendenza ad oltranza di una pluralità di procedimenti esecutivi aventi ad oggetto il medesimo credito, i quali non gioverebbero né al terzo né tantomeno al debitore esecutato o ai creditori non ancora soddisfatti.

Anche la disciplina dei crediti già assegnati ex art. 553 c.p.c. è stata oggetto di alcune modifiche ex art. 25 lett. c), D.L. 19/2024. Innanzitutto, viene modificato il primo comma: “se il terzo si dichiara o è dichiarato debitore di somme esigibili immediatamente o in termine non maggiore di novanta giorni, il giudice dell’esecuzione le assegna in pagamento, salvo esazione, ai creditori concorrenti. La notifica dell’ordinanza di assegnazione è accompagnata da una dichiarazione nella quale il creditore indica al terzo i dati necessari per provvedere al pagamento previsti dall’articolo 169 septies delle disposizioni per l’attuazione del presente codice. L’obbligo di pagamento decorre, per il terzo, dalla notifica dell’ordinanza di assegnazione e della dichiarazione di cui al secondo periodo”. Ecco che l’obbligo del terzo è subordinato proprio all’osservanza dei modi e dei termini di notifica da parte del creditore.

Inoltre, sono stati aggiunti ulteriori commi all’art 553 c.p.c. Si chiarisce che “I crediti assegnati cessano di produrre interessi nei confronti del debitore e del terzo se l’ordinanza di assegnazione non è notificata al terzo entro novanta giorni dalla sua pronuncia o dalla sua comunicazione, unitamente alla dichiarazione di cui al primo comma, secondo periodo. Gli interessi riprendono a decorrere dalla data della notifica dell’ordinanza e della dichiarazione”. La disposizione, come precisa la II Commissione Parlamentare nel parere del 26 marzo 2024, mira a regolare le ipotesi in cui il creditore non proceda alla tempestiva notifica dell’ordinanza di assegnazione.

Si prevede poi che l’ordinanza di assegnazione, pronunciata entro il termine previsto dall’articolo 551 bis, primo comma, diventa inefficace se non è notificata al terzo entro i sei mesi successivi alla scadenza del medesimo termine di cui all’articolo 551-bis, primo comma(il riferimento è al termine decennale).

Infine, “Fermo quanto previsto dal primo comma, terzo periodo, l’ordinanza di assegnazione è comunicata dalla cancelleria ai terzi pignorati i cui indirizzi di posta elettronica certificata risultano dai pubblici elenchi o che hanno eletto domicilio digitale speciale ai sensi dell’articolo 3 bis, comma 4-quinquies, del codice dell’amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.”. Il parere della II Commissione Parlamentare sopra richiamato chiarisce che con ciò si persegue proprio l’obiettivo di assicurare ai terzi la conoscenza dell’emissione dell’ordinanza di assegnazione.

L’art. 25 lett. c), D.L. 19/2024 interviene anche sull’art. 630 c.p.c. circa l’estinzione del procedimento esecutivo per inattività delle parti, modificando il secondo comma nel modo qui di seguito indicato: “L’estinzione opera di diritto ed è dichiarata, anche d’ufficio, con ordinanza del giudice dell’esecuzione, non oltre la prima udienza successiva al verificarsi della stessa. L’ordinanza è comunicata a cura del cancelliere, alle parti, se è pronunciata fuori dall’udienza e, in ogni caso, ai terzi pignorati i cui indirizzi di posta elettronica certificata risultano dai pubblici elenchi o che hanno eletto domicilio digitale speciale ai sensi dell’articolo 3 bis, comma 4-quinquies, del codice dell’amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.”.

La II Commissione Parlamentare nel parere del 26 marzo 2024 chiarisce che “la misura è volta a far conoscere al terzo pignorato la notizia dell’intervenuta estinzione della procedura esecutiva, al fine di evitare l’inutile mantenimento del vincolo pignoratizio sugli importi bloccati ed ingiustificatamente sottratti alla disponibilità̀ del debitore esecutato o all’eventuale garanzia di altri crediti”.

2. Modifiche alle Disposizioni di attuazione del Codice di procedura civile

Il Decreto Legge in esame interviene anche sulle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile, più nello specifico, a chiusura dell’art. 36 disp. att. c.p.c. è inserito un ultimo comma ai sensi del quale “il terzo pignorato può accedere al fascicolo senza necessità di autorizzazione del giudice”.

Poi, assume particolare rilevanza l’introduzione dell’art. 169 septies disp. att. c.p.c., rubricato “informazioni necessarie al pagamento dei crediti assegnati”, che precisa il contenuto della già menzionata dichiarazione di cui all’art. 533 c.p.c.: “1) il numero di ruolo della procedura, l’indicazione del titolo esecutivo, i dati anagrafici e il codice fiscale del creditore e, se diverso, anche del destinatario del pagamento; 2) l’importo dovuto, comprensivo del dettaglio degli interessi, degli accessori e delle spese; 3) l’identificativo del conto di pagamento ovvero l’indicazione di altra modalità di esecuzione del pagamento.”.

3. Ulteriori disposizioni

In conclusione, è bene ricordare che l’art. 25 del Decreto Legge 2 marzo 2023 estende l’applicazione del neo introdotto art. 551 bis c.p.c. anche alle procedure esecutive pendenti alla data di entrata in vigore di detto decreto.

Inoltre, si precisa che “Il pignoramento di crediti presso terzi pendente da almeno otto anni alla data di entrata in vigore del presente decreto perde efficacia se il creditore procedente o il creditore intervenuto non procedono alla notifica della dichiarazione di interesse al mantenimento del vincolo pignoratizio entro il termine di due anni a decorrere dall’entrata in vigore del presente decreto” (quindi entro il 2 marzo 2026).

Infine, l’art. 25 del Decreto Legge in esame prevede che “se, alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono decorsi almeno otto anni dalla notifica al terzo del pignoramento ed è stata pronunciata ordinanza di assegnazione, quest’ultima perde efficacia se non è notificata nel termine di due anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto e il terzo è liberato dagli obblighi previsti dall’articolo 546 del codice di procedura civile”.

Il PignoramentoIl Pignoramento, Mascaro Giulia, Ruscica Serafino, Ed. CEDAM. Aggiornato alla riforma Cartabia e alla legge di bilancio 2023.
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