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Prorogata la scadenza di domanda di annullamento del saldo e stralcio contributi annullati con la pace fiscale.

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di Redazione Lavoro e Diritti – 4 Dicembre 2023


L’INPS ha fornito le indicazioni operative necessarie ai soggetti iscritti alle Gestioni degli artigiani e dei commercianti, dei lavoratori autonomi agricoli, ai committenti e agli iscritti alla Gestione separata dell’INPS, per richiedere l’annullamento saldo e stralcio contributi (Pace fiscale) che vogliono ripristinare la posizione contributiva.

L’annullamento dei debiti contributivi, a seguito delle operazioni di saldo e stralcio dei debiti fino a mille euro disposte dal decreto-legge 199/2018 e dalla legge 197/2022 hanno comportato infatti una riduzione della posizione contributiva ai fini pensionistici per i soggetti su indicati. Si può pertanto chiedere il riconteggio dei debiti annullati e per farlo si può fare apposita domanda entro il 10 novembre seguendo le indicazioni fornite dall’INPS nella circolare 86 del 10 ottobre 2023.

Aggiornamento: con messaggio 28 novembre 2023, n. 4244, l’INPS comunica il differimento del termine per la presentazione delle richieste di riconteggio dei debiti annullati. Il nuovo termine per la domanda è fissato all’11 dicembre (in luogo di quella del 10 novembre inizialmente fissata) per la richiesta di riconteggio. Resta fermo il termine del 31 dicembre per il pagamento (in unica soluzione) delle somme oggetto di riconteggio.

Inps, annullamento saldo stralcio contributi: un cenno alla Pace Fiscale

L’articolo 1, commi 222-230, della Legge n. 197/2022 ha previsto l’annullamento  automatico, alla data del 30 aprile 2023,  dei singoli debiti affidati all’Agente della riscossione dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali, dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015, di importo residuo fino a mille euro.

L’importo è calcolato alla data del 1° gennaio 2023, data di entrata in vigore della Legge di bilancio 2023 ed è comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni.

In realtà il recupero riguarda non solo la contribuzione legata all’annullamento di cui alla Legge di bilancio 2023 (c.d. tregua fiscale) ma anche quello di cui all’art. 4 del DL 119/2018 (c.d. pace fiscale). Dunque il riferimento è all’annullamento automatico dei singoli debiti, di importo residuo fino a mille euro, affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2010. In tale caso,  l’annullamento è stato effettuato alla data del 31 dicembre 2018 (art. 4, DL 119/2018).

Stralcio mille euro dei debiti verso l’INPS

Tra i debiti annullati rientrano quelli contributivi verso l’INPS. Cosicché l’annullamento del debito e la decadenza dell’obbligo di versamento va incidere in maniera negativa sul monte contributivo ai fini della pensione.

Infatti, considerato che la posizione assicurativa risulta alimentata  in funzione dell’effettivo versamento della contribuzione prevista per legge, per i soggetti citati in premessa,  il mancato versamento va a impattare in negativo sulla pensione.

Annullamento del saldo e stralcio contributi INPS: come funziona

In considerazione degli effetti negativi dello stralcio dei debiti sulla pensione, con il DL 48/2023, c.d. decreto lavoro, è stata introdotta la possibilità di recuperare i contributi oggetto di annullamento del debito verso l’INPS.

La possibilità di recupero è ammessa limitatamente ai contributi per i quali non sia scaduto il termine quinquennale di prescrizione.

In particolare, grazie al decreto citato, è possibile recuperare i contributi come da cartelle/avvisi annullati alla data del 30 aprile 2023.

La determinazione delle modalità e dei tempi di presentazione della domanda per la rigenerazioni delle posizioni contributive oggetto di stralcio era demandata all’INPS.

Saldo e stralcio contributi INPS: le istruzioni per l’annullamento e il recupero

Con la circolare n°86/2023, l’INPS ha fornito le indicazioni operative necessarie  per richiedere l’annullamento del saldo e stralcio ovvero il riconteggio dei debiti fino a mille euro in precedenza annullati per effetto della c.d. pace fiscale.

Sono interessati i soggetti iscritti alle Gestioni degli artigiani e dei commercianti, dei lavoratori autonomi agricoli, nonchè  i committenti e i professionisti iscritti alla Gestione separata dell’INPS, rientranti nel perimetro soggettivo dell’annullamento dei debiti contributivi fino a mille euro.

Come fare domanda all’INPS entro la scadenza del 10 novembre

Per richiedere il conteggio è necessario presentare apposita domanda all’INPS.

In particolare, la domanda di riconteggio dei debiti annullati deve essere trasmessa entro il giorno 11 dicembre 2023 10 novembre 2023.

Ad esempio, per i lavoratori iscritti alle Gestioni degli artigiani e dei commercianti la domanda può essere inoltrata tramite il “Cassetto previdenziale Artigiani e Commercianti”, selezionando la voce “Ruoli/avvisi di addebito” oppure, solo in caso di decesso del titolare dei crediti stralciati, via PEC all’indirizzo della Struttura INPS territorialmente competente da parte degli aventi diritto.

Le operazioni di riconteggio comprendono, oltre agli importi dovuti a titolo di contribuzione obbligatoria, anche quelli dovuti a titolo di sanzioni civili fino alla data di annullamento automatico prevista dalle due norme sopra citate.

La trasmissione della domanda deve avvenire utilizzando i modelli allegati alla circolare.

I modelli di domanda per richiedere il conteggio sono due a seconda dello stralcio dei debiti rispetto al quale si chiede il ricalcolo del debito contributivo in precedenza annullato.

 

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