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Il nuovo Concordato Preventivo Biennale (CPB)  è un procedimento fondato su un patto tra professionisti/imprese e Fisco.

Obiettivo: concordare preventivamente i redditi ed il valore della produzione netto da assoggettare a tassazione, ricevendo in cambio un trattamento premiale. In sostanza: il Fisco calcola preventivamente l’ammontare delle imposte da pagare che rimane fisso per due anni

I contribuenti che decidono di aderire alla proposta di concordato dovranno inoltre sempre e comunque adempiere agli obblighi previsti dalle normative, tra cui conservazione delle fatture, predisposizione delle dichiarazioni dei redditi, adempimento degli obblighi in qualità di sostituto d’imposta, ecc.

Inoltre, nei periodi d’imposta oggetto di concordato i contribuenti aderenti non potranno essere sottoposti agli accertamenti, di cui all’art. 39 del D.P.R. n. 600/1973 (accertamento induttivo), pur permanendo la possibilità che i medesimi soggetti siano oggetto di accessi, ispezioni o verifiche, il cui esito potrebbe portare alla decadenza dal regime in esame.

 

 

L’ADESIONE È FACOLTATIVA

L’accesso al nuovo concordato preventivo biennale è facoltativo sotto un duplice aspetto:

  • il contribuente può decidere se chiedere o meno all’Agenzia delle Entrate di formulargli una proposta di reddito
  • e, qualora abbia deciso di chiedere la proposta, potrà accettarla oppure no.

Sono previsti trattamenti premiali per chi accetterà la proposta.

Non sono previsti trattamenti differenti per chi non dovesse accettare dopo la richiesta, rispetto a chi non avesse nemmeno manifestato interesse a richiedere la proposta.

L’adesione al concordato non produce effetti a fini dell’imposta sul valore aggiunto.

 

 

COME L’AGENZIA DELLE ENTRATE CALCOLA LA PROPOSTA DI CONCORDATO PER LA TUA ATTIVITÀ

La metodologia che l’Agenzia delle Entrate utilizzerà per formulare le proposte ai contribuenti è stata sviluppata con riferimento alle specifiche attività economiche, tiene conto degli andamenti economici e dei mercati, della redditività individuale e settoriale come desumibili dagli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA), e delle risultanze della loro applicazione, nonché degli ulteriori dati nella disponibilità dell’Amministrazione finanziaria.

 

 

CHI PUÓ ACCEDERE AL CPB

Possono accedere al concordato preventivo biennale i soggetti che applicano gli ISA e i contribuenti in regime forfetario che vedranno però il concordato preventivo limitato alla sola annualità 2024.

Sono espressamente esclusi i contribuenti che:

  • pur essendone obbligati, non hanno presentato le dichiarazioni dei redditi relative ai periodi di imposta 2021, 2022 e 2023;
  • sono stati condannati per reati tributari commessi nei periodi di imposta 2021, 2022 e 2023;
  • con riferimento al periodo d’imposta 2023 presentano debiti tributari di importo complessivamente pari o superiore a 5.000 euro. I debiti inclusi in sospensione o rateazione non rientrano nel limite.

Sono altresì esclusi i contribuenti in regime forfetario che hanno iniziato l’attività nel 2023 e che quindi non potranno ricevere alcuna proposta di concordato.

 

 

QUANDO È POSSIBILE INIZIARE?

Il primo anno di applicazione del concordato sarà il 2024 e, nel caso di adesione, il ricalcolo dell’acconto delle imposte per effetto della intervenuta accettazione sarà soggetto a rideterminazione sulla seconda rata in scadenza, rimanendo inalterato il dovuto per il primo acconto delle imposte in scadenza per il mese di giugno/luglio 2024.

Per il primo anno di applicazione l’adesione al concordato preventivo biennale coincide con il termine previsto per l’invio delle dichiarazioni dei redditi, fissato al 31 ottobre; a regime, dal 2025, il termine per l’eventuale adesione sarà il 31 luglio.

 

 

CHE COSA COMPORTA L’ACCETTAZIONE DEL CONCORDATO?

L’accettazione della proposta comporterà per il contribuente il fatto di dover assoggettare ad IRPEF ed eventualmente ad IRAP i redditi pre-concordati. Gli eventuali maggiori o minori redditi effettivi percepiti dal contribuente rispetto a quelli concordati con l’Amministrazione finanziaria non rilevano ai fini fiscali. Si pagano le imposte quindi in misura fissa.

L’IVA è espressamente esclusa dal concordato preventivo e dovrà quindi essere gestita e versata secondo le consuete modalità.

Il reddito proposto dall’Agenzia delle Entrate non terrà conto di plusvalenze e minusvalenze, sopravvenienze attive e passive né redditi o quote di reddito relativi a partecipazioni in società di persone e associazioni di cui all’art. 5 del TUIR, in GEIE, in società di capitali e altri enti soggetti ad IRES.

 

 

CHE COSA ACCADE CON L’INPS?

Il concordato preventivo produce effetti anche nella sfera previdenziale INPS, quindi per la contribuzione dovuta da artigiani e commercianti o per gli iscritti alla gestione separata, rispetto ai quali il reddito concordato ha piena rilevanza anche ai fini contributivi.  Il contribuente può versare i contributi previdenziali considerando il reddito effettivo, se superiore a quello concordato.

Rispetto ai professionisti con cassa privata (commercialisti, avvocati, geometri, ingegneri, veterinari e altre casse), l’orientamento prevalente ritiene non applicabile ai contributi dovuti alle Casse professionali la disciplina del nuovo concordato preventivo biennale, fatta salva la possibilità in capo a ogni ente di assumere una propria e autonoma decisione al riguardo.

 

 

QUALI SONO LE CIRCOSTANZE ECCEZIONALI CHE BLOCCANO GLI EFFETTI DEL CONCORDATO?

Il concordato cessa di produrre effetti a partire dal periodo d’imposta in cui si realizzano minori redditi o minori valori della produzione netta effettivi eccedenti la misura del 50%, rispetto a quelli oggetto del concordato in presenza di talune “circostanze eccezionali” ovvero:

  • eventi calamitosi per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza (art. 7, comma 1, lett. c, e art. 24, comma 1, del D.Lgs. n. 1/2018);
  • altri eventi di natura straordinaria; a titolo esemplificativo: danni ai locali destinati all’attività d’impresa o di lavoro autonomo, tali da renderli totalmente o parzialmente inagibili e non più idonei all’uso; danni rilevanti alle scorte di magazzino, tali da causare la sospensione del ciclo produttivo; impossibilità di accedere ai locali di esercizio dell’attività; sospensione dell’attività, laddove l’unico o principale cliente sia un soggetto il quale, a sua volta, a causa dei detti eventi, abbia interrotto l’attività. Non costituiscono invece circostanze eccezionali che possono far decadere il concordato nel corso del biennio né la grave malattia né l’infortunio che potrebbe colpire il titolare dell’impresa o il libero professionista.

 

 

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